domenica 26 gennaio 2014

IN GITA: SICUREZZA CAMERE D'ALBERGO, RESPONSABILITA' INSEGNANTI

Con riferimento alla stessa fattispecie di cui alla pubblicazione precedente, è stata ravvisata anche la responsabilità degli insegnanti che accompagnavano in gita scolastica (o viaggio di istruzione) i ragazzi, per aver omesso di verificare preventivamente la sicurezza delle camere dell'albergo.
 
La stessa sentenza già citata (Cassazione n. 1769/2012), infatti, ha ritenuto altresì quanto segue:
"...sia al momento della scelta in sede di organizzazione del viaggio ed in tal caso solo in base alla documentazione disponibile, sia la momento della concreta fruizione ed in tal caso all'esito di una sia pur sommaria valutazione sul posto delle condizioni, l'istituzione scolastica deve valutare preliminarmente l'assenza di rischi evidenti o di pericolosità dei beni coinvolti nell'espletamento del viaggio, siano essi quelli di trasporto, siano essi quelli ove gli alunni dovranno alloggiare.
In applicazione di tali principi al caso di specie, la peculiare connotazione almeno della camera della vittima avrebbe dovuto indurre il personale accompagnatore a rilevare con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura ...".


Per informazioni potete rivolgervi allo Studio Legale Casciano-Guerrini tramite uno dei recapiti indicati nel sito: http://www.studiocascianoguerrini.it

CADE DAL TETTO MENTRE SI FA UNO SPINELLO, ALBERGATORE RESPONSABILE

 
Durante una gita scolastica a Firenze, una ragazza scavalca il parapetto che separa la terrazza della propria camera dal solaio posto al medesimo livello e sprovvisto di protezioni, per andare a fumare uno spinello, ma cade, precipitando da un'altezza di due piani, e rimane invalida.
La Cassazione, nonostante la condotta tutt'altro che diligente e prudente della ragazza, ha ritenuto responsabile l'albergatore perché il parapetto era basso ed era stato agevolmente scavalcato, e perché l'assenza di ulteriori protezioni non era stata in alcun modo segnalata.
 
 
Per orientamento consolidato in giurisprudenza, la responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall'art. 2051 c.c., con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova  della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell'albergatore, sul quale incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità l'onere di provare il caso fortuito.
Più specificatamente, con riferimento a cose intrinsecamente pericolose, anche in rapporto alla possibilità di condotte potenzialmente autolesive dei loro fruitori, si è stabilita la necessità di valutare l'incidenza causale sugli eventi lesivi dell'omessa apposizione di segnalazioni idonee da parte del gestore.
Ciò premesso, in ordine al caso di specie, la Cassazione (sentenza n. 1769/2012) ha così ritenuto:
"...la caduta è avvenuta dalla sommità di un solaio di copertura dell'immobile che ospitava l'albergo, cui si poteva accedere essendo totalmente contiguo, scavalcando il parapetto del balcone della camera assegnata alla vittima, parapetto alto tra gli 85 cm ed il metro dall'interno; ed è pacifico che l'ampio solaio non fosse protetto da idonee spallette o altri mezzi di contenimento, né segnalato da cartelli di pericolo, né illuminato, oltre ad essere caratterizzato da un canale di scolo, in prossimità proprio del suo termine sul vuoto, che costituiva un avvallamento rispetto al piano del solaio stesso.
A giudizio del Collegio, sta allora proprio nella facile accessibilità dalla camera della vittima di un solaio con tali caratteristiche l'intrinseca potenziale sua pericolosità per i fruitori ...".
 
 
Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi allo Studio Legale Casciano-Guerrini tramite uno dei recapiti indicati nel sito: http://www.studiocascianoguerrini.it
 
 
 


domenica 19 gennaio 2014

INCENTIVI ALLA AGGREGAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE TURISTICHE

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ha recentemente previsto l'erogazione di consistenti contributi economici in favore delle aggregazioni di piccole e micro imprese del settore turistico (decreto 8 gennaio 2013 pubblicato in G.U. il 19 aprile 2013).
 
 
Sono ammesse a presentare domanda di contributo le aggregazioni di almeno 10 micro e piccole imprese del settore turistico realizzate mediante la forma del contratto di rete di cui all'art. 3 del D.L. n. 5/2009, oppure mediante A.T.I. (associazione temporanea di imprese), oppure ancora mediante la forma consortile.
Le imprese richiedenti debbono possedere i seguenti requisiti:
a - avere sede operativa in Italia;
b - essere iscritte nel R.E.A. ed essere in attività al momento della presentazione della domanda;
c - non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato, né in stato di fallimento, liquidazione o in situazioni equivalenti per l'ordinamento;
d - aver assolto gli obblighi contributivi previsti dalle norme contrattuali e dalle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro;
e - non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare;
f - non avere vincoli di collegamento o di controllo con altre società partecipanti alla rete;
g - almeno l'80% delle imprese partecipanti alla rete devono essere imprese turistiche.
Sono ritenuti ammissibili solo i progetti di rete che prevedano una spesa totale ammissibile superiore ad € 400.000,00.
L'importo concedibile a fondo perduto è fissato in € 200.000,00 per ciascun progetto di rete e non è cumulabile con altri contributi comunitari, statali, regionali o provenienti da altri enti pubblici.
La determinazione delle modalità di presentazione delle domande è rimessa alla disciplina contenuta in apposito bando da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.
Il finanziamento sarà erogato con le seguenti modalità:
- 40% a titolo di anticipazione;
- 40% a stato avanzamento;
-20% a saldo previa rendicontazione finale.
I progetti devono essere conclusi entro 15 mesi salvo proroga  per massimo 6 mesi.
 
 
 
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domenica 3 novembre 2013

IN VACANZA CON LA MULTIPROPRIETA'


Cos’è la multiproprietà? Quali sono i vantaggi? Quali sono, invece, i rischi? E gli strumenti di tutela?


Cosa si intende per multiproprietà

Acquistare una “multiproprietà” significa acquistare il diritto di godersi un determinato alloggio limitatamente ad un certo periodo dell’anno, per più anni di seguito.

Per esempio, è il caso di chi acquista il diritto di usare in modo esclusivo un alloggio in un complesso immobiliare a Cortina d’Ampezzo, al fine di trascorrervi con la famiglia le vacanze invernali ogni anno dal 5 al 15 gennaio (mentre in altri periodi lo stesso alloggio è utilizzato da altre famiglie).

Ecco perché la multiproprietà è definita come “diritto di godimento turnario o ripartito di alloggi”, perché determina una situazione in cui sul medesimo alloggio coesistono diritti di godimento di più soggetti che li esercitano in via esclusiva ma a rotazione in diversi periodi dell’anno.

Siccome nella multiproprietà il godimento è circoscritto a brevi periodi di tempo, coincidenti con quelli che ordinariamente si possono dedicare alle vacanze, il prezzo di acquisto è notevolmente inferiore rispetto a quello della proprietà tradizionale.

Si tratta, dunque, di un contratto e, prima ancora, di una operazione economica, che risponde, innanzitutto, all’esigenza di rendere economicamente più accessibile l’offerta di case per vacanze, soprattutto in località turistiche rinomate e costose.

Al tempo stesso, risponde altresì all’esigenza di dare risposta alla crescente domanda di case per vacanze riducendo il numero delle nuove costruzioni, e quindi la cementificazione di località generalmente di grande pregio paesaggistico.

L’utilità pratica che la multiproprietà consente di conseguire è sempre quella appena descritta, tuttavia ciò non significa che nella prassi si atteggi sempre in modo identico.

Al contrario, ne esistono diverse tipologie.

La più diffusa in Italia è sicuramente la “multiproprietà immobiliare”, che è anche la più garantistica per il consumatore, in quanto questi acquista una quota della proprietà dell’immobile tramite atto notarile soggetto a trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

Ne consegue che ad essa si ritengono applicabili le norme sulla comunione e sul condominio.

Uno dei maggiori vantaggi per chi acquista tale forma di multiproprietà è rappresentato dal fatto che può disporre liberamente della propria quota: può venderla, donarla, darla in locazione o comodato, renderla oggetto di disposizione testamentaria, costituirvi ipoteca etc. …

Altro vantaggio è rappresentato dal fatto che può rivendicare e difendere il proprio diritto nei confronti di chiunque arrechi ad esso pregiudizio, e non solo tutelarlo nel caso in cui il pregiudizio provenga dallo stesso soggetto che glielo ha venduto agendo contro quest’ultimo.

Costituisce, invece, uno svantaggio assai ricorrente nella pratica il fatto che la gestione/manutenzione dei complessi residenziali in cui si inseriscono gli alloggi dei multiproprietari è generalmente affidata, da appositi regolamenti, a soggetti terzi che godono di ampia autonomia, cosicché le spese condominiali di norma non dipendono in alcun modo dalla volontà dei multiproprietari, e tendono ad essere piuttosto elevate.

Abbastanza diffusa in Italia è anche la cosiddetta multiproprietà alberghiera.

In questo caso, all’acquisto di una multiproprietà immobiliare, si aggiunge l’acquisto di servizi tipici del contratto di albergo.

In altre parole, si acquista non solo il diritto di godere di un alloggio per un certo periodo dell’anno, ma anche il diritto di fruire di servizi accessori di ospitalità (quali, ad esempio, cambio biancheria, pulizia locali, etc. …).

E’ invece poco diffusa in Italia la cosiddetta multiproprietà azionaria, che è cosa molto diversa dalla multiproprietà immobiliare.

In questo caso, infatti, la proprietà del complesso immobiliare non spetta ai multiproprietari in regime di comunione, ma è di una società per azioni, ed il diritto di godimento turnario degli alloggi è riconosciuto ad alcuni dei soci mediante due tecniche alternative:

1 - mediante incorporazione dello stesso diritto di godimento in apposite azioni privilegiate, cosicché è in virtù del mero possesso di tali azioni che il socio è legittimato a pretendere che la società gli metta a disposizione quel certo alloggio in quel determinato periodo dell’anno;

2 – mediante incorporazione in apposite azioni privilegiate del diritto di partecipazione ad una associazione non riconosciuta comodataria dell’intero complesso immobiliare che ha il compito di concedere poi in subcomodato i singoli alloggi agli associati.

Il grande rischio insito in questo tipo di multiproprietà è costituito dal fatto che le sorti del diritto acquistato sono inesorabilmente legate alle sorti della società che rimane sempre proprietaria dell’immobile. In particolare, il titolare della multiproprietà può ritrovarsi con un pugno di mosche in caso di fallimento della società.

Presenta però anche degli indubbi vantaggi: non è richiesta la stipula di un atto notarile per il suo acquisto e non è soggetta ad i.v.a. la sua cessione.


Tutela del consumatore che acquisti una multiproprietà

A tutte le fattispecie di multiproprietà sopra illustrate si applica una speciale disciplina di derivazione comunitaria volta a tutelare il consumatore in quanto contraente debole [1].

L’operatore economico che promuove la stipulazione di contratti di multiproprietà è, innanzitutto, gravato da puntuali obblighi informativi.

E precisamente, deve fornire, in maniera chiara e comprensibile, a titolo gratuito, e prima che sorga a carico del consumatore un qualsivoglia vincolo contrattuale, informazioni accurate e sufficienti secondo modalità standardizzate analiticamente nei formulari allegati al Codice del Consumo.

La violazione di tali obblighi informativi:

- può indurre il consumatore a dedicare tempo e risorse alla verifica dell’affare che gli viene proposto, cosicché, se poi il contratto non si conclude, il consumatore ha diritto di esser risarcito della perdita di tempo, denaro e magari anche di altri affari;

- può indurre il consumatore in errore, e portarlo a stipulare il contratto, in tal caso il consumatore potrà chiedere l’annullamento del contratto, oltre al risarcimento degli eventuali danni.

Il contratto deve poi esser redatto per iscritto a pena di nullità.

Una volta concluso il contratto al consumatore spetta comunque il diritto di recesso senza spese né penalità, ovvero la facoltà di svincolarsi unilateralmente dagli impegni assunti senza oneri di alcun tipo.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto e, a pena di decadenza, deve intervenire:

- entro 14 giorni da quando il consumatore riceve copia del contratto, se nessun obbligo informativo è stato violato;

- entro 3 mesi e 14 giorni da quando il consumatore riceve copia del contratto, in caso di mancata consegna su supporto durevole di tutte le informazioni obbligatorie;

- entro 1 anno e 14 giorni da quando il consumatore riceve copia del contratto, se non gli è stato consegnato l’apposito formulario sul recesso.

Se le informazioni obbligatorie o il formulario sul recesso sono consegnate rispettivamente entro 3 mesi ed entro 1 anno dalla ricezione della copia del contratto, allora il termine per il recesso decorre dalla data in cui tali informazioni vengono consegnate al consumatore.

Prima della scadenza del termine per il recesso è espressamente fatto divieto all’operatore di ricevere dal consumatore qualsiasi versamento a titolo di acconto, e qualsiasi forma di garanzia di pagamento

L’operatore, da parte sua, è invece tenuto a prestare idonea fideiussione a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
 
 
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lunedì 28 ottobre 2013

META' CROCIERA SENZA IL BAGAGLIO: VACANZA ROVINATA?

Lo smarrimento del bagaglio non comporta necessariamente un danno da vacanza rovinata. Occorre valutare, infatti, tutte le particolari circostanze del caso.
 
Il caso: una coppia di coniugi acquista un pacchetto tutto compreso avente ad oggetto il volo andata e ritorno, il soggiorno per alcuni giorni ad Amsterdam, ed una crociera con destinazione le principali capitali nordiche; uno dei bagagli viene smarrito sul volo di andata per essere poi ritrovato e restituito solo a metà crociera; la Società organizzatrice del pacchetto turistico immediatamente  mette a disposizione dei coniugi la somma di € 400 per acquistare vestiario ad Amsterdam; ciononostante la coppia di coniugi al rientro chiede il risarcimento dei danni da vacanza rovinata per i seguenti motivi:
- essersi trovati costretti a vestire casual in un contesto elegante per metà vacanza;
- non aver potuto fare escursione per mancanza di adeguato vestiario invernale.
In primo grado ottengono la condanna al risarcimento per un importo pari a quasi 15.000 euro.
La Corte di Appello di Genova (sent. n. 1289/2011), tuttavia, poi ribalta tale decisione osservando:
- che si trattava nella fattispecie di due viaggiatori abituali;
- che, dunque, sapevano, o dovevano sapere, che lo smarrimento di un bagaglio può capitare;
- che, agevolmente, avrebbero potuto fare acquisti ad Amsterdam con la somma messa a loro disposizione dalla Società e rimediare all'inconveniente.
In sostanza, la Corte ha escluso il risarcimento del danno da vacanza rovinata perché tale danno avrebbe potuto essere annullato se i coniugi avessero ben sfruttato - come erano ben in grado di fare, date le loro precedenti esperienze di viaggio - la soluzione offerta dalla Società organizzatrice.
Il che equivale a dire che non è possibile chiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata se non si è fatto quanto era possibile fare per eliminare o ridurre il danno stesso.
 
 
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