mercoledì 19 novembre 2014

TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE

Nel pubblico impiego, costituisce una ipotesi di trasferimento legittimo perché dettato da ragioni organizzative il cosiddetto trasferimento per incompatibilità ambientale.
 
Una recente pronuncia della Corte di Appello di Firenze Sezione Lavoro (n. 127/2014), con riferimento al trasferimento disposto nei confronti di due dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività culturali fra quali era evidente una situazione di "conflitto cronicizzato", ha ribadito la natura e la legittimità del cosiddetto "trasferimento per incompatibilità ambientale":
"Il c.d. trasferimento per incompatibilità ambientale è senz'altro riconducibile alla nozione di trasferimento per ragioni organizzative, poiché posto in essere dal datore di lavoro in ragione delle disfunzioni conseguenti ad atteggiamenti conflittuali fra i lavoratori e prescinde dalla eventuale concorrenza di ragioni riferibili al potere disciplinare del datore di lavoro. Più semplicemente, l'ipotesi in esame si verifica quando oggettivamente si realizzano condizioni potenzialmente lesive della normalità lavorativa, prescindendo dalla imputabilità all'uno od all'altro soggetto di comportamenti illegittimi. Quando allora, come nella fattispecie, si verifichi che i rapporti fra direttore della struttura ed il direttore amministrativo si connotino di una irreversibile conflittualità, diventa oggettiva la necessità di porre un rimedio a vantaggio dell'efficienza della struttura indipendentemente dalla valutazione del comportamento delle parti e sulla base del principio secondo il quale è dovere del dipendente, ancorché vittima o pretesa tale di vessazioni altrui, comunque assicurare il corretto svolgimento del servizio, salva diversa azione a sua tutela".
 
 
 
 
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giovedì 23 ottobre 2014

OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'AGENZIA DI VIAGGI

Alcune recenti pronunce aiutano a definire il contenuto dell'obbligo informativo che le agenzie di viaggi hanno verso i propri clienti.
 
La Cassazione con sentenza  n. 25410 del 2013 ha dato finalmente ragione ad una coppia di sposi il cui viaggio di nozze era stato rovinato dall'impossibilità di lei di fare ingresso nel paese di destinazione a causa della mancanza del visto. L'agenzia di viaggi, afferma la Cassazione, pur in assenza di espressa richiesta da parte dei clienti, avrebbe dovuto informarsi ed informare in merito alla necessità del visto.
 
Il Giudice di Pace di Campobasso con sentenza del 23 gennaio 2014 ha dato ragione ad altra coppia il cui viaggio di nozze è stato un disastro perché ignoravano che alle Isole Mauritius in agosto è inverno, e, quindi, che le condizioni climatiche impediscono di far vita di mare. L'Agenzia di viaggi, afferma il giudice, avrebbe dovuto informarli.
 
 
 
 
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VACANZA ROVINATA

Una recente pronuncia del Tribunale di Arezzo conferma l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente in tema di risarcimento del danno da vacanza rovinata.
 
Il Tribunale di Arezzo - con sentenza del 13 gennaio 2014 resa con riferimento al caso di due giovani sposi che, in occasione del loro primo anniversario di nozze, avevano acquistato un pacchetto turistico (volo + soggiorno a Mikonos) allattati da un dépliant che poi si è rivelato non veritiero - ha riconfermato alcuni principi ormai consolidati in giurisprudenza.
 
I principi sono i seguenti:
- il tour operator e l'agenzia di viaggi sono responsabili quando le prestazioni rese in concreto durante il viaggio non sono corrispondenti a quelle promesse al momento dell'acquisto del pacchetto turistico, ad esempio tramite la descrizione delle stesse effettuata nel dépliant (salvo la prova del caso fortuito o della forza maggiore);
- la prova del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata" inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione del solo inadempimento del contratto (non occorre produrre certificazione di carattere medico);
- l'ammontare del risarcimento deve essere quantificato in rapporto al prezzo ed alla durata del viaggio.
 
 
 
 
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venerdì 27 giugno 2014

RISARCIMENTO PER VACANZA ROVINATA: BASTA PROVARE L'INADEMPIMENTO

In caso di vacanza rovinata per ottenere un risarcimento il turista deve provare solo che il tour operator e/o l'agenzia di viaggio non hanno adempiuto esattamente alle obbligazioni assunte.
E' implicito, infatti, che da tale inadempimento sia derivato un disagio.
L'inadempimento, tuttavia, non deve essere trascurabile, e, lo sarà tanto meno quanto più sarà importante l'occasione del viaggio, come, in particolare, nel caso di un viaggio di nozze.
 
 
La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta (Cass. civile sez. III, 11 maggio 2012 n. 7256) in tema di risarcimento da vacanza rovinata per ribadire:
 
- "... in tema di danno non patrimoniale da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta, e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica che qualifica il contratto e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero";
 
- "La richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali per disagi e fastidi da qualificarsi minimi, avuto presente la causa in concreto del contratto, contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi contrattualmente pattuiti, e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al consumatore/creditore. In mancanza di delimitazioni normative, spetta al giudice del merito individuare il superamento o meno di tale soglia avuto riguardo alla causa in concreto costituita  dalla finalità turistica che qualifica il contratto determinando l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero emergente dal complessivo assetto contrattuale, e considerando l'autonoma valutabilità dell'interesse allo svago e riposo rispetto al danno patrimoniale subito, atteso che il primo, a seconda del peso della prestazione contrattuale non adempiuta, può ben superare il secondo e non appiattirsi su questo.
Nella specie, il giudizio sul superamento della soglia minima di lesione è implicito nella sentenza di merito in considerazione della irripetibilità della vicenda trattata (viaggio di nozze)".
 
 
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mercoledì 29 gennaio 2014

BOCCIATO ALL'ESAME DI ABILITAZIONE: RICORREZIONE DEGLI ELABORATI

Colui che ritenga di esser stato ingiustamente giudicato non idoneo ad un esame di abilitazione professionale (ad esempio: esame di avvocato o esame per l'abilitazione scientifica nazionale) ha evidentemente interesse ad una rivalutazione dei propri elaborati, ed ha giustamente interesse all'affidamento di tale riesame ad un soggetto diverso dalla stessa commissione che già si è espressa in modo negativo. La giurisprudenza amministrativa, tuttavia, consente tale possibilità solo in casi eccezionali.
 
 
La stessa commissione che ha già bocciato il candidato non può essere più percepita dal candidato stesso come un soggetto scevro da condizionamenti. In particolare, è del tutto legittimo il sospetto che essa tenda a confermare il proprio originario giudizio non foss'altro per evitare di esporsi a pretese risarcitorie.
Conseguentemente, in questi casi, il risultato pratico cui il candidato bocciato comprensibilmente aspira è quello di ottenere un nuovo giudizio da parte di soggetto diverso.
Lo stato attuale della giurisprudenza amministrativa, tuttavia, lo consente in casi solo eccezionali.
Ed invero, in primo luogo, è esclusa la possibilità di rimettere il nuovo giudizio sugli elaborati concorsuali a soggetto addirittura estraneo all'amministrazione che ha indetto e svolto l'esame.
Esiste, infatti un precedente in cui il Tar della Lombardia, in corso di causa, ex art. 19 D. Lgs. 104/2010 ha deferito la ricorrezione degli elaborati ad un organo terzo ed imparziale, tuttavia, tale sentenza è stata poi annullata e riformata in appello dal Consiglio di Stato (sent. n. 254/2013) che ha ravvisato in questo iter una inammissibile violazione della sfera di discrezionalità riservata alla Pubblica Amministrazione.
Esclusa tale possibilità, occorre prendere in esame i casi in cui la giurisprudenza pur affidando alla stessa amministrazione resistente  la nuova valutazione degli elaborati, impone quantomeno che tale incarico sia attribuito ad una nuova commissione d'esame, anziché a quella originaria che si è già espressa negativamente.
Sul punto, una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 396/2012), è chiarissima:
"... la scelta circa la necessità di sostituire o meno una commissione di concorso dopo l'annullamento dei suoi atti non si fonda sull'applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporta la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato all'annullamento degli atti.
In tale ipotesi, infatti, occorre valutare se le circostanze stesse evidenzino dei problemi tali da diminuire l'autorevolezza dell'organo, e quindi dell'Amministrazione alla quale vengono imputati i suoi atti, sotto i differenti profili dell'imparzialità manifestata e della correttezza delle scelte tecniche adottate.
... afferma quindi il Collegio che la rimozione delle commissioni di concorso è giustificata solo quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l'indispensabile trasparenza".
 
 
 
 
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