venerdì 27 giugno 2014

RISARCIMENTO PER VACANZA ROVINATA: BASTA PROVARE L'INADEMPIMENTO

In caso di vacanza rovinata per ottenere un risarcimento il turista deve provare solo che il tour operator e/o l'agenzia di viaggio non hanno adempiuto esattamente alle obbligazioni assunte.
E' implicito, infatti, che da tale inadempimento sia derivato un disagio.
L'inadempimento, tuttavia, non deve essere trascurabile, e, lo sarà tanto meno quanto più sarà importante l'occasione del viaggio, come, in particolare, nel caso di un viaggio di nozze.
 
 
La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta (Cass. civile sez. III, 11 maggio 2012 n. 7256) in tema di risarcimento da vacanza rovinata per ribadire:
 
- "... in tema di danno non patrimoniale da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta, e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica che qualifica il contratto e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero";
 
- "La richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali per disagi e fastidi da qualificarsi minimi, avuto presente la causa in concreto del contratto, contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi contrattualmente pattuiti, e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al consumatore/creditore. In mancanza di delimitazioni normative, spetta al giudice del merito individuare il superamento o meno di tale soglia avuto riguardo alla causa in concreto costituita  dalla finalità turistica che qualifica il contratto determinando l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero emergente dal complessivo assetto contrattuale, e considerando l'autonoma valutabilità dell'interesse allo svago e riposo rispetto al danno patrimoniale subito, atteso che il primo, a seconda del peso della prestazione contrattuale non adempiuta, può ben superare il secondo e non appiattirsi su questo.
Nella specie, il giudizio sul superamento della soglia minima di lesione è implicito nella sentenza di merito in considerazione della irripetibilità della vicenda trattata (viaggio di nozze)".
 
 
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