domenica 24 luglio 2016

CONDUCENTE UNITA' DA DIPORTO: LA COLPA SI PRESUME

Il conducente dell'unità da diporto si presume colpevole per i danni riportati, in caso di incidente, dal terzo trasportato a titolo di cortesia.


Qualora nella navigazione da diporto capiti un incidente che arrechi danno ad un soggetto trasportato "a titolo di cortesia" (è il caso del soggetto trasportato solo perchè si tratta di un familiare o di un amico), la colpa del conducente si presume.
Si applica, infatti, l'art. 2054 cod. civile espressamente richiamato dal Codice della Nautica da Diporto (Legge 171/2005) e non l'art. 414 del Codice della Navigazione a tenore del quale "chi assume il trasporto di persone o bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore".
Quest'ultima norma, infatti, si applica solo alla navigazione commerciale.
In tal senso si è più volte pronunciata la Cassazione (sent. n. 25902/2013; sent. n. 13224/2015).





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DIPENDENTI PUBBLICI: ART 18 ANTE FORNERO

Con sentenza n. 11868 del 9 giugno 2016 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha disatteso il proprio precedente orientamento (Cass. n. 24157/2015), statuendo che ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nel testo anteriore alla Riforma Fornero.


E' notorio che con al Riforma Fornero (Legge 92/2012) è stata fortemente ridotta la sfera di applicazione dello strumento della reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo previsto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Con riferimento ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la Cassazione in un primo momento (Cass. 24157/2015) aveva ritenuto fosse applicabile il testo dell'art. 18 citato modificato dalla Riforma Fornero.
Con una recente pronuncia (Cass. n. 11868/2016), tuttavia, ha ribaltato il proprio orientamento affermando che a tali rapporti continua ad applicarsi il testo dell'art. 18 antecedente alle modifiche apportate con la Riforma Fornero:
"ai rapporti di lavoro disciplinati dal D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art 2 non si applicano le modifiche apportate dalla L. 28 giugno 2012 n. 92 alla L. 20 maggio 1970 n. 300 art. 18 per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva alla entrata in vigore della richiamata L. 92 del 2012 resta quella prevista dalla L. 300 del 1970 art. 18 nel testo antecedente alla riforma".




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AGENZIE DI VIAGGIO: REGIME IVA SPECIALE

La Cassazione con la sentenza n. 4776/2016 ha precisato i limiti di applicazione dello speciale regime iva detatto dall'art. 74 ter DPR 633/1972 per le agenzie di viaggio.


In virtù dell'art. 74 ter DPR 633/1972 in relazione alle operazioni compiute per la realizzazione del viaggio, considerate come prestazione unica, la base imponibile, corrispondente al prezzo al netto dell'imposta, va ragguagliata al margine dell'agenzia di viaggi, ossia alla differenza fra l'importo totale a carico del viaggiatore, al netto dell'iva, ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggi per le cessioni e le prestazioni di altri soggetti passivi, nella misura in cui da tali operazioni il viaggiatore tragga direttamente vantaggio.
Tale regime speciale iva per le agenzie di viaggi non trova applicazione "qualora l'agenzia agisca esclusivamente in qualità di intermediario, e non in nome proprio, tra il viaggiatore ed il terzo fornitore di servizi, oppure fornisca singoli servizi turistici svincolati dall'organizzazione del viaggio" (così Cassazione civ. sez V 11 marzo 2016 n. 4776).




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giovedì 3 marzo 2016

TRIPADVISOR - POST DIFFAMATORIO - RISARCIMENTO

Tripadvisor non è mero intermediario ma erogatore di un servizio integrato. Nel caso un utente inserisca un post diffamatorio si può adire l'autorità giudiziaria per ottenere d'urgenza la cancellazione, e, in via ordinaria, il risarcimento del danno.
 
 
Il caso: un noto ristorante di Venezia si è accorto dell'inserimento su Tripadvisor di un post diffamatorio relativo a fatti del tutto inverosimili. Tripadvisor ha rimosso il post a seguito della segnalazione da parte del ristorante. Il post tuttavia è successivamente ricomparso.
Il ristorante è quindi rivolto alla autorità giudiziaria la quale non solo ha concesso in via d'urgenza una ordinanza di cancellazione definitiva del post in questione, ma, incidentalmente, ha anche espresso di essere orientata a concedere un risarcimento in via ordinaria.
L'orientamento espresso è in sostanza il seguente: qualora un gestore di un sito internet non operi come mero intermediario di dati ed informazioni, ma agisca quale erogatore di un servizio integrato, che offre consigli di viaggio e contiene link di prenotazione di strutture turistiche, sul soggetto sussiste, in ragione di quanto stabilito in via generale dall'art. 2043 c.c., l'obbligo, prima ancora di risarcire il danno, di prevenirlo e, quantomeno, di vagliare le recensioni postate dagli utenti ed escludere quelle apertamente diffamatorie, ovvero quelle che non appaiono postate da veri viaggiatori (così Tribunale di Venezia, ordinanza 24.02.2015).
 
 
 
 
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AGENTE DI VIAGGI NON VERSA IL PREZZO DEL BIGLIETTO: TRUFFA


L'agente di viaggi che facendosi dare il denaro dal cliente gli prenota un volo e gli consegna copia della prenotazione comprensiva del codice, ma poi omette di versare il prezzo del biglietto rendendo così vana la prenotazione effettuata commette il reato di truffa contrattuale.
Il Tribunale di Genova (II° Sez. Penale - sentenza n. 4196 del 14 settembre 2015) ha così condannato il titolare di una agenzia di viaggi dopo la denuncia di diversi viaggiatori che solo una volta arrivati ai banchi di accettazione dell'aeroporto avevano scoperto di essere stati ingannati.




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giovedì 14 gennaio 2016

FALSE RECENSIONI SU TRIPADVISOR

Il Tar Lazio annulla il provvedimento sanzionatorio precedentemente adottato dall'AGCM contro Tripadvisor: senza prova di un inganno la pubblicazione sulla piattaforma di recensioni false non integra una pratica commerciale scorretta.


Come è noto, le recensioni su Tripadvisor, o analoghe piattaforme telematiche, orientano sempre più incisivamente le scelte dei consumatori dei servizi turistici.
E' parimenti noto che molte delle recensioni pubblicate sono false, e, al tempo stesso, che Tripadvisor, pur dichiarando espressamente di non controllare la veridicità delle recensioni, utilizza ripetutamente informazioni particolarmente assertive idonee ad accrescere la fiducia dei consumatori sul carattere genuino delle recensioni.
Per tale motivo, l'AGCM con provvedimento n. 25237 adottato nella adunanza del 19.12.2014 aveva irrogato a Tripadvisor una sanzione di € 500.000,00 in applicazione dell'art. 20 del Codice del Consumo che vieta le pratiche commerciali scorrette.
Recentemente, tuttavia, il Tar Lazio con sentenza n. 9355/2015 ha annullato tale sanzione, rilevando che nella piattaforma sarebbe ben specificato che le recensioni possono non essere veritiere.



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mercoledì 13 gennaio 2016

BED & BREAKFAST ANCHE CON IL CONDOMINIO CONTRO

Lo svolgimento in casa propria di attività di bed & breakfast rientra nella destinazione urbanistica a civile abitazione e dunque non è impedita dalla eventuale norma del regolamento condominiale contrattuale che vieti ai condomini di adibire le proprietà individuali a destinazioni urbanistiche diverse (attività commerciali).
 
 
L'attività di bed & breakfast all'interno di appartamenti privati si sta sviluppando in modo esponenziale anche in virtù della crescente pressione fiscale sugli immobili di proprietà.
Per tale motivo sempre più i proprietari d'immobili, al fine di ricavare un reddito riducono lo spazio abitativo da destinare alla propria famiglia per utilizzare l'area residua al fine di avviare una attività di bed & breakfast.
Questo fenomeno non di rado finisce per confliggere con quelle clausole spesso presenti nei regolamenti condominiali a carattere negoziale (ossia approvati all'unanimità) che stabiliscono una destinazione delle relative unità abitative a civile abitazione ivi vietando l'esercizio di attività commerciali.
Tuttavia, la giurisprudenza si sta orientando a ritenere che l'esercizio di una attività di bed & breakfast non determini necessariamente un mutamento della destinazione urbanistica: da civile abitazione a commerciale.
In tal senso, sia pur incidentalmente, già si era espressa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 369/2008.
Recentemente, sul punto, si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 24707/2014 rifiutando una equiparazione aprioristica fra attività di bed & breakfast e attività commerciale propugnata da talune corti di merito, e preferendo un ponderato bilanciamento fra i distinti interessi del proprietario dell'immobile volto a massimizzare la redditività del cespite e degli altri condomini alla conservazione della tranquillità dell'edificio, subordinando la circostanza dell'effettivo mutamento di destinazione d'uso dell'unità abitativa alla concreta dimostrazione del pregiudizio subito da parte dell'istante, in termini di decremento della quiete o del valore commerciale dell'edificio.
 
 
 
 
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