giovedì 23 ottobre 2014

OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'AGENZIA DI VIAGGI

Alcune recenti pronunce aiutano a definire il contenuto dell'obbligo informativo che le agenzie di viaggi hanno verso i propri clienti.
 
La Cassazione con sentenza  n. 25410 del 2013 ha dato finalmente ragione ad una coppia di sposi il cui viaggio di nozze era stato rovinato dall'impossibilità di lei di fare ingresso nel paese di destinazione a causa della mancanza del visto. L'agenzia di viaggi, afferma la Cassazione, pur in assenza di espressa richiesta da parte dei clienti, avrebbe dovuto informarsi ed informare in merito alla necessità del visto.
 
Il Giudice di Pace di Campobasso con sentenza del 23 gennaio 2014 ha dato ragione ad altra coppia il cui viaggio di nozze è stato un disastro perché ignoravano che alle Isole Mauritius in agosto è inverno, e, quindi, che le condizioni climatiche impediscono di far vita di mare. L'Agenzia di viaggi, afferma il giudice, avrebbe dovuto informarli.
 
 
 
 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti potete contattare lo Studio Casciano-Guerrini tramite uno dei recapiti indicati sul sito http://www.studiocascinoguerrini.it 
 
 
 
 

VACANZA ROVINATA

Una recente pronuncia del Tribunale di Arezzo conferma l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente in tema di risarcimento del danno da vacanza rovinata.
 
Il Tribunale di Arezzo - con sentenza del 13 gennaio 2014 resa con riferimento al caso di due giovani sposi che, in occasione del loro primo anniversario di nozze, avevano acquistato un pacchetto turistico (volo + soggiorno a Mikonos) allattati da un dépliant che poi si è rivelato non veritiero - ha riconfermato alcuni principi ormai consolidati in giurisprudenza.
 
I principi sono i seguenti:
- il tour operator e l'agenzia di viaggi sono responsabili quando le prestazioni rese in concreto durante il viaggio non sono corrispondenti a quelle promesse al momento dell'acquisto del pacchetto turistico, ad esempio tramite la descrizione delle stesse effettuata nel dépliant (salvo la prova del caso fortuito o della forza maggiore);
- la prova del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata" inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione del solo inadempimento del contratto (non occorre produrre certificazione di carattere medico);
- l'ammontare del risarcimento deve essere quantificato in rapporto al prezzo ed alla durata del viaggio.
 
 
 
 
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