lunedì 11 dicembre 2017


Locazioni turistiche – elevate sanzioni pecuniarie (min. € 1.000 – max € 6.000) introdotte con legge regionale per il caso in cui sia offerta anche la biancheria e/o il servizio di pulizia finale – legge regionale rimessa al giudizio della Corte Costituzionale – irrogazione comunque da parte di alcuni Comuni Toscani di tali elevate sanzioni – opportunità di impugnare innanzi al giudice competente i provvedimenti sanzionatori.

 
Come è noto, per rendere più appetibile l’offerta di locazione turistica, considerata anche l’alta concorrenzialità del settore, i proprietari sono soliti offrire anche alcuni servizi accessori, in particolare il servizio di biancheria e quello di pulizia finale.

E’ parimenti noto che tale pratica è considerata una sorta di concorrenza sleale da parte di coloro che professionalmente si occupano di ricezione turistica (albergatori, gestori di bed&breakfast, affittacamere, etc. …).

Proprio per venire incontro a questi ultimi il legislatore regionale ha recentemente introdotto delle elevate sanzioni.

L’art. 70 della Legge Regionale Toscana n. 86 del 20 dicembre 2016, infatti, non solo ha previsto quanto invero già tempo era solita affermare la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 755/1991; n. 5632/1993; n. 17167/2002; n. 6501/2014), ovvero che la prestazione di servizi accessori quali quelli in esame (biancheria – pulizia finale) sono da ritenersi incompatibili con la mera locazione, ma ha introdotto una elevatissima sanzione pecuniaria amministrative in caso di violazione: da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 6.000,00 per ciascuna violazione.

Di lì a poco però il legislatore nazionale con D. L. 50/2017 ha dato la seguente definizione di “locazioni brevi”: “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa”.

La definizione di cui sopra, tuttavia, è chiaramente dettata da esclusive finalità di carattere fiscale, e, quindi, è assai difficile che possa assumere qualche rilevanza al fine di una eventuale contestazione della sanzione prevista dalla legge regionale.

Ben più rilevante a tale fine è semmai il fatto che alcuni articoli della legge regionale e per quanto più rileva anche l’art. 70 sono stati rimessi al giudizio della Corte Costituzionale con ricorso dell’8 marzo 2017 presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato in G.U. n. 19 del 10 maggio 2017 per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

In particolare, con detto ricorso si sostiene che la normativa regionale costituirebbe una illegittima ingerenza della Regione in un ambito di competenza esclusiva del legislatore nazionale, quello dell’”ordinamento civile”.

Questo il passaggio del ricorso che maggiormente interessa in questa sede:

Ed è altrettanto pacifico che costituisce, del resto, espressione dell’autonomia negoziale sancita dall’art. 1322 del codice civile il fatto che, in aggiunta alle obbligazioni principali del locatore, individuate dall’art. 1575 del codice civile, nel contratto di locazione le parti ben possano prevedere la fornitura, da parte di quest’ultimo, di servizi accessori o complementari, purchè non prevalenti, senza mutare la natura del negozio”.

In attesa che la Corte Costituzionale si pronunci, e che eventualmente in accoglimento di detto ricorso abroghi l’art. 70 citato e la sanzione in esso contemplata, non mancano casi di irrogazione della pesante sanzione in esame.

La dinamica è sempre pressochè identica: durante il periodo in cui l’immobile è dato in locazione ai turisti, un vigile urbano si presenta alla porta e chiede loro se hanno usufruito di servizi accessori e redige verbale per poi recapitare la sanzione.

In alcuni casi, tutto parte da una segnalazione (o se si preferisce da un dispetto) da parte di un compaesano, in altri casi il Comune si attiva da solo muovendo da una ricerca sui portali come Airbnb in cui è spesso indicata l’offerta di servizi accessori.

In ogni caso, laddove pervengano sanzioni è senz’altro possibile impugnarle se non altro in ragione della pendenza del giudizio della Corte Costituzionale.