giovedì 8 gennaio 2015

ABUSO PRECARIATO NELLA P.A.: CONDANNA DELLA CASSAZIONE

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione condanna l'abuso del precariato nella pubblica amministrazione.


Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 27363 del 23.12.2014) condanna l'abuso del precariato nella pubblica amministrazione, ancorché in un obiter dictum.
Questo il passaggio che assume rilevanza:
"...deve in ogni caso ribadirsi che la Corte di Giustizia Europea (ordinanza Papalia C-50/13 e sentenza Carratù C-361/12) ha chiarito che l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/20/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell'ipotesi di utilizzo abusivo da parte di un datore di lavoro pubblico di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato (pur legittimi), preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all'obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione.
Spetta al giudice nazionale valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, ad una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato siano conformi a questi principi rendendo effettiva la conversione dei contratti di lavoro da determinato ad indeterminato di tutti i rapporti a termine successivi con lo stesso datore di lavoro pubblico, dopo trentasei mesi anche non continuativi di servizio precario, in applicazione dell'art. 5 comma 4 bis d. lgs. 368/2001".
 
 
Per maggiori informazioni potete contattare lo Studio Legale Casciano Guerrini tramite uno dei recapiti indicati sul sito http://www.studiocascianoguerrini.it