venerdì 10 maggio 2013

MEDICO VESSATO DAL PRIMARIO:CAREGGI CONDANNATA AL RISARCIMENTO

Organizzare l'attività di un reparto in modo tale da gravare i medici di un carico di lavoro eccessivo tanto da procurare un danno alla salute è illegittimo e meritevole di risarcimento. Il primario che esclude un medico del suo reparto da quasi tutte le attività in esso svolte e, addirittura della facoltà di refertare gli esami effettuati durante i turni al medesimo assegnati, compie un demansionamento grave ed illegittimo. Il primario che scredita un medico del suo reparto presso colleghi ed informatori scientifici arreca un danno alla reputazione suscettibile di risarcimento.

Il Giudice del Lavoro di Firenze con una pronuncia pubblicata in data 7 maggio 2013 ha accolto il ricorso seguito dagli avv.ti Maria Valentina Casciano e Giacomo Guerrini  (http://www.studiocascianoguerrini.it) nell'interesse del dott. Leopoldo Granata (e, dopo la sua morte, avvenuta in corso di causa, nell'interesse delle due figlie), condannando l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi al risarcimento dei danni dal medesimo patiti ed alla refusione delle spese di lite, per un importo complessivo pari ad oltre € 40.000,00.
Benchè la cifra in sè considerata non possa dirsi affatto soddisfacente (il che eventualmente determinerà la provocazione di un giudizio di appello), è innegabile la soddisfazione per le statuizioni adottate dal Giudice su diversi aspetti della vicenda.
Ed essendo questi ultimi tutt'altro che isolati ed inusuali, ben possono ritenersi dette statuizioni di interesse diffuso.
Le statuizioni cui si compie riferimento sono le seguenti:
1 - Organizzare l'attività di un reparto in modo tale da gravare i medici di un carico di lavoro eccessivo tanto da procurare un danno alla salute è illegittimo e meritevole di risarcimento;
2 - Il primario che esclude un medico del suo reparto da quasi tutte le attività in esso svolte e, addirittura della facoltà di refertare gli esami effettuati durante i turni al medesimo assegnati, compie un demansionamento grave ed illegittimo;
3 - Il primario che scredita un medico del suo reparto presso colleghi ed informatori scientifici arreca un danno alla reputazione suscettibile di risarcimento.



sabato 4 maggio 2013

IL REGIME URBANISTICO DI FAVORE PER LE STRUTTURE TURISTICHE

Dichiarando l'intento di voler realizzare strutture turistiche - ricettive è spesso possibile ottenere il permesso di costruire laddove, per fini residenziali, non sarebbe consentito dagli strumenti urbanistici.  Destinare poi di fatto la struttura così realizzata a scopi residenziali può integrare il reato di lottizazzione abusiva.

L'attività edilizia finalizzata alla realizzazione di strutture turistiche - ricettive gode di un regime urbanistico di favore (lo ha evidenziato anche recentemente il Consiglio di Stato con sent. n. 3091 del 25 maggio 2012).
Conseguentemente, è piuttosto frequente che si tenti di approfittare illegittimamente di tale regime di favore realizzando manufatti poi in concreto destinati non all'esercizio di attività alberghiera (o affine), bensì ad altri usi (in primis quello residenziale).
Sennonchè, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è ormai copiosa e consolidata nel ritenere che simili fattispecie integrino il reato di lottizzazione abusiva (art. 30 T.U. n. 380/2001).
Per fare un esempio, tale reato è stato ravvisato nel seguente caso concreto: dopo aver realizzato un grande complesso immobiliare dichiarando di avere intenzione di destinarlo ad attività alberghiera, il proprietario ha stipulato diversi contratti preliminari di compravendita aventi ad oggetto parti del medesimo complesso destinandole a residenza privata (cfr. Cass. penale n. 10889/2005).
La giurisprudenza è costante nell'osservare che ciò che assume rilevanza ai fini della sussistenza del reato non è, di per sè, il passaggio della titolarità del complesso da un singolo proprietario ad una pluralità di proprietari, bensì la concreta ed effettiva destinazione dell'immobile anzichè ad un pubblico generalizzato (turisti), esclusivamente a favore di uno o più soggetti determinati (proprietari).
Occore, poi, tener presente che, in caso di accertamento del reato, oltre alla sanzione penale, è prevista anche la sanzione amministrativa della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite (art. 44 T.U. 380/2001).


Per approfondimenti rivolgetevi allo Studio Legale Casciano Guerrini tramite uno dei contatti indicati nel sito: http://www.studiocascianoguerrini.it