sabato 30 marzo 2013

PASSAGGIO COATTIVO PER ESIGENZE DEL TURISMO

In favore di un fondo sul quale sia esercitata attività di impresa riconducibile al settore turistico (ad esempio, attività alberghiera), può essere costituta sul fondo vicino una servitù coattiva di passaggio, anche quando già sussistano altri accessi alla pubblica via.

Ai sensi degli artt. 1051-1052 c.c. il proprietario di un fondo può chiedere alla Autorità Giudiziaria che sia costituita in favore del proprio fondo ed a carico del fondo vicino appartenente ad altri una servitù coattiva di passaggio.
A tal fine non è indispensabile che il fondo sia intercluso, ovvero che non abbia altrimenti alcun accesso alla via pubblica.
E' sufficiente che l'accesso alla via pubblica esistente sia inadatto ai bisogni del fondo stesso e non possa essere ampliato/modificato.
In ogni caso, il passaggio coattivo può essere concesso dall'Autorità Giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle "esigenze dell'agricoltura e dell'industria".
Sebbene, dunque, la lettera della disposizione codicistica non contempli in alcun modo le esigenze del turismo, deve essere attribuita rilevanza anche a tali esigenze secondo una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 4418/2013) che ha posto l'accento sulla legge 20 marzo 2001 n. 135.
Tale legge, infatti, in via generale riconosce il ruolo strategico del turismo, favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico e, in particolare, "promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini".
Conseguentemente, la sentenza citata ha ritenuto quanto segue:
"La rilevanza che attribuisce la normativa richiamata alla valorizzazione delle imprese turistiche non può non riverberare in ordine alla valutazione che occorre fare ai sensi dell'art. 1052 c.c.", ovvero, appunto, ai fini della costituzione coattiva di servitù di passaggio.


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SMARRITO BAGAGLIO NEL VIAGGIO DI NOZZE: RISARCIMENTO DANNI

In caso di smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo durante il viaggio di nozze è stato riconosciuto il diritto al risarcimento, non solo del danno patrimoniale, ma anche del danno non patrimoniale (danno da vacanza rovinata), ed è stato quantificato in via equitativa in metà del prezzo di acquisto del pacchetto turistico.

Il caso (Tribunale di Reggio Emilia 23 febbraio 2013 n. 279):
- una giovane coppia per il suo viaggio di nozze acquista un pacchetto turistico con destinazione Cayo Largo;
-  durante il volo aereo di andata il bagaglio del neosposo viene smarrito e, in seguito, non viene più ritrovato;
- al rientro dal viaggio è intentata causa per il risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale;
- il Giudice riconosce non solo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche di quello non patrimoniale, ossia del danno rappresentato dal disagio patito in conseguenza dello smarrimento del bagaglio perdipiù in occasione del viaggio di nozze;
- quest'ultimo danno ("danno da vacanza rovinata") in via equitativa è stato quantificato nella metà del prezzo corrisposto per l'acquisto del pacchetto turistico.


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RISARCITA VACANZA ROVINATA GRAZIE A CLASS ACTION

Il Tribunale di Napoli  ha condannato un tour operator, reo di non aver alloggiato dei turisti in una struttura della qualità promessa nel pacchetto da loro acquistato, al risarcimento del danno.
Per la prima volta, ciò è avvenuto a seguito della promozione non di una ordinaria azione legale, bensì della class action introdotta nel nostro ordinamento solo nel 2009 (art. 140-bis Codice Consumo)

La class action è un'azione legale che alcuni soggetti intentano non nel loro esclusivo interesse (come avviene nelle ordinarie azioni legali), bensì nell'interesse dell'intera classe/categoria di persone cui appartengono.
Queste ultime devono essere dei consumatori, e devono versare, nei confronti di una determinata impresa (ovvero della controparte), in una situazione del tutto omegenea.
Il che è esattamente quanto è occorso nel caso che ha originato la citata sentenza del Tribunale di Napoli (sez. XII, 18 febbraio 2013, n. 2195):
- diverse persone hanno acquistato un pacchetto turistico confezionato da un ben noto operatore turistico che aveva ad oggetto un soggiorno nel periodo natalizio in un villaggio a quattro stelle della Tanzania;
- arrivati sul posto, non essendo la struttura in questione ancora ultimata, sono stati alloggiati in altra struttura;
- quest'ultima però era evidentemente di livello inferiore rispetto a quella promessa;
- pertanto, una volta rientrati dal viaggio, alcuni dei turisti hanno citato in giudizio il tour operator chidendo il risarcimento dei danni non solo in loro favore, ma in favore anche di tutti gli altri turisti che si erano trovati nella stessa identica situazione;
- in corso di causa altri turisti appartenenti alla stessa classe/gruppo hanno aderito all'azione;
- il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento in favore non solo dei turisti promotori dell'azione m anche di tutti gli altri turisti successivamente intervenuti in giudizio che si erano venuti a trovare in situazione del tutto identica.



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domenica 3 marzo 2013

CONTRATTO A TERMINE ILLEGITTIMO: RISARCIMENTO DIPENDENTI PUBBLICI

Aumentano le sentenze dei Giudici del Lavoro che riconoscono ai pubblici dipendenti - in caso di immotivata, e dunque illegittima, assunzione a termine, anzichè a tempo indeterminato - il diritto al risarcimento del danno.

L'assunzione mediante contratto a termine, anzichè a tempo indeterminato, è legittima solo quando obbiettivamente il nascente rapporto di lavoro è volto a soddisfare esigenze di carattere transitorio del datore di lavoro. Diversamente il contratto a termine è illegittimo.
E questo vale sia per i lavoratori del settore privato che per quelli del settore pubblico.
Tuttavia, mentre per i primi vale il rimedio/la tutela della conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, per i dipendenti pubblici tale meccanismo di conversione è espressamente escluso dall'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico delle leggi sul pubblico impiego).
Nonostante tale espresso divieto, sono conosciuti un paio di casi in cui l'autorità giudiziaria ha ritenuto comunque applicabile detta conversione nel settore pubblico.
Si compie riferimento alla sentenza n. 699/2009 del Tribunale di Siena ed alla sentenza del 25 gennaio 2011 del Tribunale di Livorno.
Al di fuori di questi casi, allo stato isolati, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il dipendete pubblico che illegittimamente sia stato assunto a termine non abbia diritto al riconoscimento della conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ma abbia diritto al risarcimento del danno.
Nell'ambito di questo orientamento si segnalano due recenti pronunce del Tribunale di Trapani (nn. 89-90 del 2013) che in sede di quantificazione del danno hanno ritenuto di far ricorso a criteri molto favorevoli al lavoratore, tanto che, in entrambi i casi, il risarcimento è stato di oltre 100.000,00 euro.
Questo il passaggio che assume centrale rilievo:
"... se la P.A. avesse instaurato un rapporto a tempo indeterminato come imposto dalla legislazione vigente il ricorrente avrebbe continuato a svolgere la propra attività lavorativa come docente fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Il danno risarcibile, in definitiva, consiste in un lucro cessante di importo pari alle retribuzioni future per il periodo compreso fra la cessazione del rapporto per effetto del termine illegittimo, e la cessazione che lo stesso avrebbe avuto con il raggiungimento dell'età pensionabile da parte del ricorrente".


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venerdì 1 marzo 2013

RESPONSABILITA' AGENZIA VIAGGI:VENDITA DEI SOLI BIGLIETTI AEREI

Quando l'Agenzia di Viaggi si limita a vendere dei biglietti aerei, in caso di cancellazione del volo da parte della Compagnia Aerea, può essere chiamata a restituire il prezzo, ma non anche al risarcimento del danno da vacanza rovinata che presuppone, invece, la vendita di un pacchetto turistico.

Nell'ambito dell'attività delle Agenzie di viaggi occorre distinguere le seguenti due situazioni:
1 - quando oggetto di compravendita è un pacchetto turistico (ovvero la combinazione di almeno due diversi servizi turistici) la normativa che tutela il consumatore di questo specifico tipo di prodotto fa si che la responsabilità dell'Agenzia sia molto ampia e, in particolare, che essa ricomprenda un eventuale risarcimento del danno da vacanza rovinata;
2 - invece, quando oggetto di compravendita è un singolo servizio turistico (come, ad esempio, nel caso di vendita dei soli biglietti aerei) allora la menzionata disciplina consumeristica non si applica e, quindi, la responsabilità dell'Agenzia è meno estesa, e, in particolare, non è configurabile un risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Si tratta di una distinzione rilevantissima nella pratica e che è stata messa in evidenza molte volte in giurisprudenza.
Come ad esempio dalla sentenza del Giudice di Pace di Belluno del 9 gennaio 2012 n. 4.
Nella fattispecie si trattava appunto dell'acquisto dei soli biglietti aerei ed è stato escluso il risarcimento del danno da vacanza rovinata, mentre è stato riconosciuto il diritto alla restituzione del loro prezzo, a seguito della revoca della licenza di volo disposta dall'ENAC nei confronti del vettore aereo, e della conseguente cancellazione del volo medesimo.


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