lunedì 21 settembre 2015

DIPENDENTE PUBBLICO: RESPONSABILITA' DELLE ANOMALIE INFORMATICHE

Quando la P.A. si avvale di una piattaforma informatica per lo svolgimento di un concorso e si verificano anomalie è responsabile anche il dipendente che, tempestivamente informato, non si sia adoperato per svolgere tutte le attività idonee a soddisfare le legittime pretese dell'utente.
 
 
"... osserva il Collegio come l'informatica costituisca sicuramente, per la Pubblica Amministrazione, uno strumento ormai doveroso ed imprescindibile, puntualmente disciplinato dall'ordinamento (d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e relative norme attuative) al fine di raggiungere crescenti obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Sarebbe nondimeno gravemente errato vedere nel procedimento informatico una sorta di amministrazione parallela, che opera in piena indipendenza dai mezzi e dagli uomini, e che i dipendenti si devono limitare ad osservare con passiva rassegnazione (se non con il sollievo che può derivare dal discarico di responsabilità e decisioni): le risposte del sistema informatico sono invece oggettivamente imputabili all'Amministrazione, come plesso, e dunque alle persone che ne hanno la responsabilità.
Così, se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità ed imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche" (così TAR Trento 15.04.2015 n. 149).
 
 
 
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti potete contattare lo Studio Legale Casciano-Guerrini tramite uno dei recapiti indicati nel sito: http://studiocascianoguerrini.it
 
 

RESPONSABILITA' DEL MEDICO DI BORDO SULLE NAVI DA CROCIERA

Generalmente l'assistenza sanitaria a bordo delle navi da crociera non costituisce uno dei servizi inclusi nel pacchetto turistico ed i medici di bordo non sono lavoratori alle dipendenze della Compagnia di navigazione. Ne deriva: 1) che le spese relative all'eventuale assistenza sanitaria prestata a bordo non sono ricomprese nel prezzo di acquisto della crociera (e possono essere anche piuttosto elevate); 2) che non è agevole estendere la responsabilità per colpa medica, oltre che al/ai medici direttamente interessati, anche nei confronti della Compagnia di Navigazione
 
Con riferimento a quest'ultimo profilo, tuttavia, non è da escludere in radice la possibilità di estendere la responsabilità per la malpractice medica anche alla Compagnia di Navigazione.
Occorre, infatti, considerare:
1- che l'art. 2049 del codice civile (il quale dispone letteralmente che "i padroni e committenti" rispondono del danno cagionato dal fatto illecito dei loro "domestici e commessi nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti") è applicato dalla giurisprudenza anche in casi non strettamente riconducibili al rapporto di lavoro subordinato;
2 - secondo certa giurisprudenza risponde in via contrattuale verso il malato anche il soggetto che ha approntato ed organizzato la struttura sanitaria che lo ha accolto.
 
 
 
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FESTIVITA' INFRASETTIMANALI: UN DIRITTO DEL LAVORATORE

I lavoratori dipendenti hanno diritto di astenersi da lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose. Nessuna norma di un contratto collettivo può derogare/eliminare tale diritto. Solo il lavoratore può rinunciarvi in accordo con il datore di lavoro.
 
Con una recente pronuncia (sent. n. 16592/2015) la Cassazione ha ribadito l'orientamento già espresso (sent. n. 4435/2004, n. 9176/1997, n. 5712/1986) secondo il quale:
-  i lavoratori dipendenti hanno "il diritto soggettivo di astenersi da lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose";
- non si tratta di un "diritto disponibile per le organizzazioni sindacali";
- "la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa né alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del lavoratore, ma al loro accordo".
Conseguentemente, in base al medesimo orientamento:
"il provvedimento del datore di lavoro, in difetto di un consenso del lavoratore a prestare la propria attività nella festività infrasettimanale, determina la nullità dello stesso ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di una eccezione di inadempimento sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti ...".
 
 
 
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