mercoledì 31 dicembre 2014

LA DIFESA DEL LAVORATORE PREVALE SU RISERVATEZZA AZIENDA

Il diritto di difesa del lavoratore prevale sulle esigenze di riservatezza dell'azienda.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 25682 del 28 ottobre 2014) ha confermato un principio già più volte espresso: il diritto di difesa del lavoratore prevale sulle esigenze di riservatezza dell'azienda.
In applicazione di tale principio, è stato dunque ritenuto illegittimo il licenziamento motivato dal fatto che la lavoratrice, in una causa in corso con l'azienda per il riconoscimento di un inquadramento superiore, aveva depositato in Tribunale copie di atti interni all'azienda stessa che, a detta di quest'ultima, sarebbe dovuti rimanere riservati ex art. 2105 c.c..
Parrebbe, dunque, superato il diverso e più risalente orientamento della Corte di Cassazione (cfr. ex multis sent. n. 13188/2001) secondo il quale la a produzione in giudizio di documenti aziendali riservati integrerebbe una grave violazione dell'elemento fiduciario tale da giustificare il licenziamento in tronco.
 
 
 
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martedì 30 dicembre 2014

VIAGGI IN PULLMAN: PERDITA DEL BAGAGLIO


Viaggi in pullman/autobus - perdita del bagaglio consegnato all'autista e da questi riposto nel bagagliaio dell'automezzo - limiti al risarcimento.
 
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione nel caso in cui, durante un viaggio "su strada con veicoli destinati ad uso pubblico" oppure "con autobus destinati ad uso privato", vada perduto il bagaglio consegnato all'autista e da questi riposto nel bagagliaio dell'automezzo, si applica il limite al risarcimento di cui all'art. 2 della legge 450/1985.
Questo il principio di diritto più volte enunciato:
Deve dunque affermarsi che, in caso di perdita del bagaglio (e cioé delle cose che viaggiano a seguito del viaggiatore) trasportato su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e dagli autobus destinati ad uso privato, il limite della responsabilità del vettore - in virtù del rinvio operato dall'art. 2 della legge 22.3.1985, n. 450, a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge 16 aprile 1954, n. 202 - è dunque costituito: in caso di bagaglio consegnato, e sempre che non risulti una maggiore cifra dalla dichiarazione di valore del passeggero, dalla somma di L. 12.000 al chilogrammo, secondo quanto stabilito dall'art. 412, comma 1, del codice della navigazione ” (così Cass. civ. Sez. III 7.12.2000 n. 15536, dello stesso tenore anche Cass. civ. Sez III 11.11.2003 n. 16938).
 
 
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