lunedì 28 ottobre 2013

META' CROCIERA SENZA IL BAGAGLIO: VACANZA ROVINATA?

Lo smarrimento del bagaglio non comporta necessariamente un danno da vacanza rovinata. Occorre valutare, infatti, tutte le particolari circostanze del caso.
 
Il caso: una coppia di coniugi acquista un pacchetto tutto compreso avente ad oggetto il volo andata e ritorno, il soggiorno per alcuni giorni ad Amsterdam, ed una crociera con destinazione le principali capitali nordiche; uno dei bagagli viene smarrito sul volo di andata per essere poi ritrovato e restituito solo a metà crociera; la Società organizzatrice del pacchetto turistico immediatamente  mette a disposizione dei coniugi la somma di € 400 per acquistare vestiario ad Amsterdam; ciononostante la coppia di coniugi al rientro chiede il risarcimento dei danni da vacanza rovinata per i seguenti motivi:
- essersi trovati costretti a vestire casual in un contesto elegante per metà vacanza;
- non aver potuto fare escursione per mancanza di adeguato vestiario invernale.
In primo grado ottengono la condanna al risarcimento per un importo pari a quasi 15.000 euro.
La Corte di Appello di Genova (sent. n. 1289/2011), tuttavia, poi ribalta tale decisione osservando:
- che si trattava nella fattispecie di due viaggiatori abituali;
- che, dunque, sapevano, o dovevano sapere, che lo smarrimento di un bagaglio può capitare;
- che, agevolmente, avrebbero potuto fare acquisti ad Amsterdam con la somma messa a loro disposizione dalla Società e rimediare all'inconveniente.
In sostanza, la Corte ha escluso il risarcimento del danno da vacanza rovinata perché tale danno avrebbe potuto essere annullato se i coniugi avessero ben sfruttato - come erano ben in grado di fare, date le loro precedenti esperienze di viaggio - la soluzione offerta dalla Società organizzatrice.
Il che equivale a dire che non è possibile chiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata se non si è fatto quanto era possibile fare per eliminare o ridurre il danno stesso.
 
 
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domenica 27 ottobre 2013

COUNTRY HOUSE: SERVE LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO

Per svolgere attività ricettiva del tipo "country house", ovvero in "residenze rurali", parrebbe occorrere la qualifica di imprenditore agricolo, come per l'attività di agriturismo, ancorché non sia in tal caso espressamente previsto dalla legge.
 
L'art. 12 comma 10 del Codice del Turismo contempla fra le strutture ricettive extra-alberghiere anche le country house o residenze rurali, fornendone la seguente descrizione:
"... sono le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico".
A differenza dell'attività di agriturismo, con riferimento a tale tipo di attività il legislatore non ha previsto espressamente come obbligatorio che il titolare possieda la qualifica di imprenditore agricolo.
Ciononostante, in giurisprudenza si va profilando un orientamento secondo il quale sarebbe comunque necessaria in virtù delle seguenti considerazioni:
"... il carattere della ruralità dell'edificio deve risultare materialmente impresso dall'attualità dello svolgersi nel relativo fondo di pratiche agricole, di selvicoltura, o di allevamento di bestiame, tipiche della ruralità medesima, e, quindi, dell'imprenditore agricolo così come definito dall'art. 2135 c.c." (Consiglio di Stato Sez. IV, 28 ottobre 2011 n. 5801).
 
 
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