giovedì 20 novembre 2014

IL DATORE PUO' FAR ACCERTARE LA LEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO

Il datore di lavoro può chiedere al giudice di accertare la legittimità del licenziamento disposto, prima ed a prescindere dalla impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, utilizzando il rito veloce previsto dalla Legge Fornero (art. 1 comma 48 e seg. L. n. 92/2012)
 
 
Il datore di lavoro può chiedere al giudice di accertare la legittimità del licenziamento disposto, prima ed a prescindere dalla impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, utilizzando il rito veloce previsto dalla Legge Fornero (art. 1 comma 48 e seg. L. n. 92/2012).
E' quanto è stato ritenuto, prima, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 9 gennaio 2013, e, poi, dal Tribunale di Milano con ordinanza n. 5161 del 18 novembre 2014.
Quest'ultimo ha altresì precisato che ove ciò si verifichi il lavoratore è certamente legittimato ad esperire, nell'ambito del medesimo giudizio avviato dal datore (ovvero, in via riconvenzionale), le tutele previste dall'ordinamento in caso di licenziamento illegittimo.
 
 
 
 
Per eventuali maggiori informazioni e/o chiarimenti potete contattare lo Studio Legale Casciano-Guerrini tramite uno dei recapiti indicati sul sito: http://www.studiocascianoguerrini.it 
 

mercoledì 19 novembre 2014

ORGANISMI SPORTIVI DILETTANTISTICI: ESENZIONE DA CONTRIBUTI

Quali sono i presupposti per l'esenzione dai contributi INPS, ex art. 67 comma 1 lett. m) ,con riferimento ai redditi erogati nell'ambito degli organismi sportivi dilettantistici.
 
Una pronuncia del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro (n. 1278/2013) ha precisato quali sono i presupposti per l'esenzione dai contributi INPS, ex art. 67 comma 1 lett. m) ,con riferimento ai redditi erogati nell'ambito degli organismi sportivi dilettantistici.
Non è sufficiente accertare il carattere "sportivo dilettantistico" dell'organismo, ma occorre altresì accertare la natura parimenti "sportiva-dilettantistica", anziché "professionale" delle prestazioni rese dai singoli collaboratori.
A tale ultimo fine il giudice deve ricorrere ai seguenti criteri:
"E' noto che la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri generali (non necessariamente tutti presenti in ogni fattispecie) per individuare in concreto il carattere professionale dell'attività lavorativa (cfr. fra le tante Corte di Appello di Torino n. 1424/11).
Tali criteri possono essere così riassunti:
a) utilizzo, nello svolgimento dell'attività stessa, di particolari conoscenze tecniche;
b) abitualità dell'attività che, sebbene non necessariamente esclusiva o prevalente, sia svolta con caratteri di continuità e ripetitività;
d) connessione ed accessorietà rispetto ad altra attività lavorativa ordinariamente e professionalmente svolta;
e) carattere non irrisorio o comunque marginale rispetto al reddito medio, delle somme percepite".
 
 
 
 
 
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TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE

Nel pubblico impiego, costituisce una ipotesi di trasferimento legittimo perché dettato da ragioni organizzative il cosiddetto trasferimento per incompatibilità ambientale.
 
Una recente pronuncia della Corte di Appello di Firenze Sezione Lavoro (n. 127/2014), con riferimento al trasferimento disposto nei confronti di due dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività culturali fra quali era evidente una situazione di "conflitto cronicizzato", ha ribadito la natura e la legittimità del cosiddetto "trasferimento per incompatibilità ambientale":
"Il c.d. trasferimento per incompatibilità ambientale è senz'altro riconducibile alla nozione di trasferimento per ragioni organizzative, poiché posto in essere dal datore di lavoro in ragione delle disfunzioni conseguenti ad atteggiamenti conflittuali fra i lavoratori e prescinde dalla eventuale concorrenza di ragioni riferibili al potere disciplinare del datore di lavoro. Più semplicemente, l'ipotesi in esame si verifica quando oggettivamente si realizzano condizioni potenzialmente lesive della normalità lavorativa, prescindendo dalla imputabilità all'uno od all'altro soggetto di comportamenti illegittimi. Quando allora, come nella fattispecie, si verifichi che i rapporti fra direttore della struttura ed il direttore amministrativo si connotino di una irreversibile conflittualità, diventa oggettiva la necessità di porre un rimedio a vantaggio dell'efficienza della struttura indipendentemente dalla valutazione del comportamento delle parti e sulla base del principio secondo il quale è dovere del dipendente, ancorché vittima o pretesa tale di vessazioni altrui, comunque assicurare il corretto svolgimento del servizio, salva diversa azione a sua tutela".
 
 
 
 
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