domenica 24 luglio 2016

CONDUCENTE UNITA' DA DIPORTO: LA COLPA SI PRESUME

Il conducente dell'unità da diporto si presume colpevole per i danni riportati, in caso di incidente, dal terzo trasportato a titolo di cortesia.


Qualora nella navigazione da diporto capiti un incidente che arrechi danno ad un soggetto trasportato "a titolo di cortesia" (è il caso del soggetto trasportato solo perchè si tratta di un familiare o di un amico), la colpa del conducente si presume.
Si applica, infatti, l'art. 2054 cod. civile espressamente richiamato dal Codice della Nautica da Diporto (Legge 171/2005) e non l'art. 414 del Codice della Navigazione a tenore del quale "chi assume il trasporto di persone o bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore".
Quest'ultima norma, infatti, si applica solo alla navigazione commerciale.
In tal senso si è più volte pronunciata la Cassazione (sent. n. 25902/2013; sent. n. 13224/2015).





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DIPENDENTI PUBBLICI: ART 18 ANTE FORNERO

Con sentenza n. 11868 del 9 giugno 2016 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha disatteso il proprio precedente orientamento (Cass. n. 24157/2015), statuendo che ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nel testo anteriore alla Riforma Fornero.


E' notorio che con al Riforma Fornero (Legge 92/2012) è stata fortemente ridotta la sfera di applicazione dello strumento della reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo previsto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Con riferimento ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la Cassazione in un primo momento (Cass. 24157/2015) aveva ritenuto fosse applicabile il testo dell'art. 18 citato modificato dalla Riforma Fornero.
Con una recente pronuncia (Cass. n. 11868/2016), tuttavia, ha ribaltato il proprio orientamento affermando che a tali rapporti continua ad applicarsi il testo dell'art. 18 antecedente alle modifiche apportate con la Riforma Fornero:
"ai rapporti di lavoro disciplinati dal D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art 2 non si applicano le modifiche apportate dalla L. 28 giugno 2012 n. 92 alla L. 20 maggio 1970 n. 300 art. 18 per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva alla entrata in vigore della richiamata L. 92 del 2012 resta quella prevista dalla L. 300 del 1970 art. 18 nel testo antecedente alla riforma".




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AGENZIE DI VIAGGIO: REGIME IVA SPECIALE

La Cassazione con la sentenza n. 4776/2016 ha precisato i limiti di applicazione dello speciale regime iva detatto dall'art. 74 ter DPR 633/1972 per le agenzie di viaggio.


In virtù dell'art. 74 ter DPR 633/1972 in relazione alle operazioni compiute per la realizzazione del viaggio, considerate come prestazione unica, la base imponibile, corrispondente al prezzo al netto dell'imposta, va ragguagliata al margine dell'agenzia di viaggi, ossia alla differenza fra l'importo totale a carico del viaggiatore, al netto dell'iva, ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggi per le cessioni e le prestazioni di altri soggetti passivi, nella misura in cui da tali operazioni il viaggiatore tragga direttamente vantaggio.
Tale regime speciale iva per le agenzie di viaggi non trova applicazione "qualora l'agenzia agisca esclusivamente in qualità di intermediario, e non in nome proprio, tra il viaggiatore ed il terzo fornitore di servizi, oppure fornisca singoli servizi turistici svincolati dall'organizzazione del viaggio" (così Cassazione civ. sez V 11 marzo 2016 n. 4776).




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