mercoledì 31 dicembre 2014

LA DIFESA DEL LAVORATORE PREVALE SU RISERVATEZZA AZIENDA

Il diritto di difesa del lavoratore prevale sulle esigenze di riservatezza dell'azienda.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 25682 del 28 ottobre 2014) ha confermato un principio già più volte espresso: il diritto di difesa del lavoratore prevale sulle esigenze di riservatezza dell'azienda.
In applicazione di tale principio, è stato dunque ritenuto illegittimo il licenziamento motivato dal fatto che la lavoratrice, in una causa in corso con l'azienda per il riconoscimento di un inquadramento superiore, aveva depositato in Tribunale copie di atti interni all'azienda stessa che, a detta di quest'ultima, sarebbe dovuti rimanere riservati ex art. 2105 c.c..
Parrebbe, dunque, superato il diverso e più risalente orientamento della Corte di Cassazione (cfr. ex multis sent. n. 13188/2001) secondo il quale la a produzione in giudizio di documenti aziendali riservati integrerebbe una grave violazione dell'elemento fiduciario tale da giustificare il licenziamento in tronco.
 
 
 
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martedì 30 dicembre 2014

VIAGGI IN PULLMAN: PERDITA DEL BAGAGLIO


Viaggi in pullman/autobus - perdita del bagaglio consegnato all'autista e da questi riposto nel bagagliaio dell'automezzo - limiti al risarcimento.
 
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione nel caso in cui, durante un viaggio "su strada con veicoli destinati ad uso pubblico" oppure "con autobus destinati ad uso privato", vada perduto il bagaglio consegnato all'autista e da questi riposto nel bagagliaio dell'automezzo, si applica il limite al risarcimento di cui all'art. 2 della legge 450/1985.
Questo il principio di diritto più volte enunciato:
Deve dunque affermarsi che, in caso di perdita del bagaglio (e cioé delle cose che viaggiano a seguito del viaggiatore) trasportato su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e dagli autobus destinati ad uso privato, il limite della responsabilità del vettore - in virtù del rinvio operato dall'art. 2 della legge 22.3.1985, n. 450, a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge 16 aprile 1954, n. 202 - è dunque costituito: in caso di bagaglio consegnato, e sempre che non risulti una maggiore cifra dalla dichiarazione di valore del passeggero, dalla somma di L. 12.000 al chilogrammo, secondo quanto stabilito dall'art. 412, comma 1, del codice della navigazione ” (così Cass. civ. Sez. III 7.12.2000 n. 15536, dello stesso tenore anche Cass. civ. Sez III 11.11.2003 n. 16938).
 
 
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giovedì 20 novembre 2014

IL DATORE PUO' FAR ACCERTARE LA LEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO

Il datore di lavoro può chiedere al giudice di accertare la legittimità del licenziamento disposto, prima ed a prescindere dalla impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, utilizzando il rito veloce previsto dalla Legge Fornero (art. 1 comma 48 e seg. L. n. 92/2012)
 
 
Il datore di lavoro può chiedere al giudice di accertare la legittimità del licenziamento disposto, prima ed a prescindere dalla impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, utilizzando il rito veloce previsto dalla Legge Fornero (art. 1 comma 48 e seg. L. n. 92/2012).
E' quanto è stato ritenuto, prima, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 9 gennaio 2013, e, poi, dal Tribunale di Milano con ordinanza n. 5161 del 18 novembre 2014.
Quest'ultimo ha altresì precisato che ove ciò si verifichi il lavoratore è certamente legittimato ad esperire, nell'ambito del medesimo giudizio avviato dal datore (ovvero, in via riconvenzionale), le tutele previste dall'ordinamento in caso di licenziamento illegittimo.
 
 
 
 
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mercoledì 19 novembre 2014

ORGANISMI SPORTIVI DILETTANTISTICI: ESENZIONE DA CONTRIBUTI

Quali sono i presupposti per l'esenzione dai contributi INPS, ex art. 67 comma 1 lett. m) ,con riferimento ai redditi erogati nell'ambito degli organismi sportivi dilettantistici.
 
Una pronuncia del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro (n. 1278/2013) ha precisato quali sono i presupposti per l'esenzione dai contributi INPS, ex art. 67 comma 1 lett. m) ,con riferimento ai redditi erogati nell'ambito degli organismi sportivi dilettantistici.
Non è sufficiente accertare il carattere "sportivo dilettantistico" dell'organismo, ma occorre altresì accertare la natura parimenti "sportiva-dilettantistica", anziché "professionale" delle prestazioni rese dai singoli collaboratori.
A tale ultimo fine il giudice deve ricorrere ai seguenti criteri:
"E' noto che la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri generali (non necessariamente tutti presenti in ogni fattispecie) per individuare in concreto il carattere professionale dell'attività lavorativa (cfr. fra le tante Corte di Appello di Torino n. 1424/11).
Tali criteri possono essere così riassunti:
a) utilizzo, nello svolgimento dell'attività stessa, di particolari conoscenze tecniche;
b) abitualità dell'attività che, sebbene non necessariamente esclusiva o prevalente, sia svolta con caratteri di continuità e ripetitività;
d) connessione ed accessorietà rispetto ad altra attività lavorativa ordinariamente e professionalmente svolta;
e) carattere non irrisorio o comunque marginale rispetto al reddito medio, delle somme percepite".
 
 
 
 
 
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TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE

Nel pubblico impiego, costituisce una ipotesi di trasferimento legittimo perché dettato da ragioni organizzative il cosiddetto trasferimento per incompatibilità ambientale.
 
Una recente pronuncia della Corte di Appello di Firenze Sezione Lavoro (n. 127/2014), con riferimento al trasferimento disposto nei confronti di due dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività culturali fra quali era evidente una situazione di "conflitto cronicizzato", ha ribadito la natura e la legittimità del cosiddetto "trasferimento per incompatibilità ambientale":
"Il c.d. trasferimento per incompatibilità ambientale è senz'altro riconducibile alla nozione di trasferimento per ragioni organizzative, poiché posto in essere dal datore di lavoro in ragione delle disfunzioni conseguenti ad atteggiamenti conflittuali fra i lavoratori e prescinde dalla eventuale concorrenza di ragioni riferibili al potere disciplinare del datore di lavoro. Più semplicemente, l'ipotesi in esame si verifica quando oggettivamente si realizzano condizioni potenzialmente lesive della normalità lavorativa, prescindendo dalla imputabilità all'uno od all'altro soggetto di comportamenti illegittimi. Quando allora, come nella fattispecie, si verifichi che i rapporti fra direttore della struttura ed il direttore amministrativo si connotino di una irreversibile conflittualità, diventa oggettiva la necessità di porre un rimedio a vantaggio dell'efficienza della struttura indipendentemente dalla valutazione del comportamento delle parti e sulla base del principio secondo il quale è dovere del dipendente, ancorché vittima o pretesa tale di vessazioni altrui, comunque assicurare il corretto svolgimento del servizio, salva diversa azione a sua tutela".
 
 
 
 
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giovedì 23 ottobre 2014

OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'AGENZIA DI VIAGGI

Alcune recenti pronunce aiutano a definire il contenuto dell'obbligo informativo che le agenzie di viaggi hanno verso i propri clienti.
 
La Cassazione con sentenza  n. 25410 del 2013 ha dato finalmente ragione ad una coppia di sposi il cui viaggio di nozze era stato rovinato dall'impossibilità di lei di fare ingresso nel paese di destinazione a causa della mancanza del visto. L'agenzia di viaggi, afferma la Cassazione, pur in assenza di espressa richiesta da parte dei clienti, avrebbe dovuto informarsi ed informare in merito alla necessità del visto.
 
Il Giudice di Pace di Campobasso con sentenza del 23 gennaio 2014 ha dato ragione ad altra coppia il cui viaggio di nozze è stato un disastro perché ignoravano che alle Isole Mauritius in agosto è inverno, e, quindi, che le condizioni climatiche impediscono di far vita di mare. L'Agenzia di viaggi, afferma il giudice, avrebbe dovuto informarli.
 
 
 
 
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VACANZA ROVINATA

Una recente pronuncia del Tribunale di Arezzo conferma l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente in tema di risarcimento del danno da vacanza rovinata.
 
Il Tribunale di Arezzo - con sentenza del 13 gennaio 2014 resa con riferimento al caso di due giovani sposi che, in occasione del loro primo anniversario di nozze, avevano acquistato un pacchetto turistico (volo + soggiorno a Mikonos) allattati da un dépliant che poi si è rivelato non veritiero - ha riconfermato alcuni principi ormai consolidati in giurisprudenza.
 
I principi sono i seguenti:
- il tour operator e l'agenzia di viaggi sono responsabili quando le prestazioni rese in concreto durante il viaggio non sono corrispondenti a quelle promesse al momento dell'acquisto del pacchetto turistico, ad esempio tramite la descrizione delle stesse effettuata nel dépliant (salvo la prova del caso fortuito o della forza maggiore);
- la prova del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata" inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione del solo inadempimento del contratto (non occorre produrre certificazione di carattere medico);
- l'ammontare del risarcimento deve essere quantificato in rapporto al prezzo ed alla durata del viaggio.
 
 
 
 
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venerdì 27 giugno 2014

RISARCIMENTO PER VACANZA ROVINATA: BASTA PROVARE L'INADEMPIMENTO

In caso di vacanza rovinata per ottenere un risarcimento il turista deve provare solo che il tour operator e/o l'agenzia di viaggio non hanno adempiuto esattamente alle obbligazioni assunte.
E' implicito, infatti, che da tale inadempimento sia derivato un disagio.
L'inadempimento, tuttavia, non deve essere trascurabile, e, lo sarà tanto meno quanto più sarà importante l'occasione del viaggio, come, in particolare, nel caso di un viaggio di nozze.
 
 
La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta (Cass. civile sez. III, 11 maggio 2012 n. 7256) in tema di risarcimento da vacanza rovinata per ribadire:
 
- "... in tema di danno non patrimoniale da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta, e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica che qualifica il contratto e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero";
 
- "La richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali per disagi e fastidi da qualificarsi minimi, avuto presente la causa in concreto del contratto, contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi contrattualmente pattuiti, e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al consumatore/creditore. In mancanza di delimitazioni normative, spetta al giudice del merito individuare il superamento o meno di tale soglia avuto riguardo alla causa in concreto costituita  dalla finalità turistica che qualifica il contratto determinando l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero emergente dal complessivo assetto contrattuale, e considerando l'autonoma valutabilità dell'interesse allo svago e riposo rispetto al danno patrimoniale subito, atteso che il primo, a seconda del peso della prestazione contrattuale non adempiuta, può ben superare il secondo e non appiattirsi su questo.
Nella specie, il giudizio sul superamento della soglia minima di lesione è implicito nella sentenza di merito in considerazione della irripetibilità della vicenda trattata (viaggio di nozze)".
 
 
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mercoledì 29 gennaio 2014

BOCCIATO ALL'ESAME DI ABILITAZIONE: RICORREZIONE DEGLI ELABORATI

Colui che ritenga di esser stato ingiustamente giudicato non idoneo ad un esame di abilitazione professionale (ad esempio: esame di avvocato o esame per l'abilitazione scientifica nazionale) ha evidentemente interesse ad una rivalutazione dei propri elaborati, ed ha giustamente interesse all'affidamento di tale riesame ad un soggetto diverso dalla stessa commissione che già si è espressa in modo negativo. La giurisprudenza amministrativa, tuttavia, consente tale possibilità solo in casi eccezionali.
 
 
La stessa commissione che ha già bocciato il candidato non può essere più percepita dal candidato stesso come un soggetto scevro da condizionamenti. In particolare, è del tutto legittimo il sospetto che essa tenda a confermare il proprio originario giudizio non foss'altro per evitare di esporsi a pretese risarcitorie.
Conseguentemente, in questi casi, il risultato pratico cui il candidato bocciato comprensibilmente aspira è quello di ottenere un nuovo giudizio da parte di soggetto diverso.
Lo stato attuale della giurisprudenza amministrativa, tuttavia, lo consente in casi solo eccezionali.
Ed invero, in primo luogo, è esclusa la possibilità di rimettere il nuovo giudizio sugli elaborati concorsuali a soggetto addirittura estraneo all'amministrazione che ha indetto e svolto l'esame.
Esiste, infatti un precedente in cui il Tar della Lombardia, in corso di causa, ex art. 19 D. Lgs. 104/2010 ha deferito la ricorrezione degli elaborati ad un organo terzo ed imparziale, tuttavia, tale sentenza è stata poi annullata e riformata in appello dal Consiglio di Stato (sent. n. 254/2013) che ha ravvisato in questo iter una inammissibile violazione della sfera di discrezionalità riservata alla Pubblica Amministrazione.
Esclusa tale possibilità, occorre prendere in esame i casi in cui la giurisprudenza pur affidando alla stessa amministrazione resistente  la nuova valutazione degli elaborati, impone quantomeno che tale incarico sia attribuito ad una nuova commissione d'esame, anziché a quella originaria che si è già espressa negativamente.
Sul punto, una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 396/2012), è chiarissima:
"... la scelta circa la necessità di sostituire o meno una commissione di concorso dopo l'annullamento dei suoi atti non si fonda sull'applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporta la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato all'annullamento degli atti.
In tale ipotesi, infatti, occorre valutare se le circostanze stesse evidenzino dei problemi tali da diminuire l'autorevolezza dell'organo, e quindi dell'Amministrazione alla quale vengono imputati i suoi atti, sotto i differenti profili dell'imparzialità manifestata e della correttezza delle scelte tecniche adottate.
... afferma quindi il Collegio che la rimozione delle commissioni di concorso è giustificata solo quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l'indispensabile trasparenza".
 
 
 
 
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domenica 26 gennaio 2014

IN GITA: SICUREZZA CAMERE D'ALBERGO, RESPONSABILITA' INSEGNANTI

Con riferimento alla stessa fattispecie di cui alla pubblicazione precedente, è stata ravvisata anche la responsabilità degli insegnanti che accompagnavano in gita scolastica (o viaggio di istruzione) i ragazzi, per aver omesso di verificare preventivamente la sicurezza delle camere dell'albergo.
 
La stessa sentenza già citata (Cassazione n. 1769/2012), infatti, ha ritenuto altresì quanto segue:
"...sia al momento della scelta in sede di organizzazione del viaggio ed in tal caso solo in base alla documentazione disponibile, sia la momento della concreta fruizione ed in tal caso all'esito di una sia pur sommaria valutazione sul posto delle condizioni, l'istituzione scolastica deve valutare preliminarmente l'assenza di rischi evidenti o di pericolosità dei beni coinvolti nell'espletamento del viaggio, siano essi quelli di trasporto, siano essi quelli ove gli alunni dovranno alloggiare.
In applicazione di tali principi al caso di specie, la peculiare connotazione almeno della camera della vittima avrebbe dovuto indurre il personale accompagnatore a rilevare con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura ...".


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CADE DAL TETTO MENTRE SI FA UNO SPINELLO, ALBERGATORE RESPONSABILE

 
Durante una gita scolastica a Firenze, una ragazza scavalca il parapetto che separa la terrazza della propria camera dal solaio posto al medesimo livello e sprovvisto di protezioni, per andare a fumare uno spinello, ma cade, precipitando da un'altezza di due piani, e rimane invalida.
La Cassazione, nonostante la condotta tutt'altro che diligente e prudente della ragazza, ha ritenuto responsabile l'albergatore perché il parapetto era basso ed era stato agevolmente scavalcato, e perché l'assenza di ulteriori protezioni non era stata in alcun modo segnalata.
 
 
Per orientamento consolidato in giurisprudenza, la responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall'art. 2051 c.c., con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova  della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell'albergatore, sul quale incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità l'onere di provare il caso fortuito.
Più specificatamente, con riferimento a cose intrinsecamente pericolose, anche in rapporto alla possibilità di condotte potenzialmente autolesive dei loro fruitori, si è stabilita la necessità di valutare l'incidenza causale sugli eventi lesivi dell'omessa apposizione di segnalazioni idonee da parte del gestore.
Ciò premesso, in ordine al caso di specie, la Cassazione (sentenza n. 1769/2012) ha così ritenuto:
"...la caduta è avvenuta dalla sommità di un solaio di copertura dell'immobile che ospitava l'albergo, cui si poteva accedere essendo totalmente contiguo, scavalcando il parapetto del balcone della camera assegnata alla vittima, parapetto alto tra gli 85 cm ed il metro dall'interno; ed è pacifico che l'ampio solaio non fosse protetto da idonee spallette o altri mezzi di contenimento, né segnalato da cartelli di pericolo, né illuminato, oltre ad essere caratterizzato da un canale di scolo, in prossimità proprio del suo termine sul vuoto, che costituiva un avvallamento rispetto al piano del solaio stesso.
A giudizio del Collegio, sta allora proprio nella facile accessibilità dalla camera della vittima di un solaio con tali caratteristiche l'intrinseca potenziale sua pericolosità per i fruitori ...".
 
 
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domenica 19 gennaio 2014

INCENTIVI ALLA AGGREGAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE TURISTICHE

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ha recentemente previsto l'erogazione di consistenti contributi economici in favore delle aggregazioni di piccole e micro imprese del settore turistico (decreto 8 gennaio 2013 pubblicato in G.U. il 19 aprile 2013).
 
 
Sono ammesse a presentare domanda di contributo le aggregazioni di almeno 10 micro e piccole imprese del settore turistico realizzate mediante la forma del contratto di rete di cui all'art. 3 del D.L. n. 5/2009, oppure mediante A.T.I. (associazione temporanea di imprese), oppure ancora mediante la forma consortile.
Le imprese richiedenti debbono possedere i seguenti requisiti:
a - avere sede operativa in Italia;
b - essere iscritte nel R.E.A. ed essere in attività al momento della presentazione della domanda;
c - non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato, né in stato di fallimento, liquidazione o in situazioni equivalenti per l'ordinamento;
d - aver assolto gli obblighi contributivi previsti dalle norme contrattuali e dalle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro;
e - non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare;
f - non avere vincoli di collegamento o di controllo con altre società partecipanti alla rete;
g - almeno l'80% delle imprese partecipanti alla rete devono essere imprese turistiche.
Sono ritenuti ammissibili solo i progetti di rete che prevedano una spesa totale ammissibile superiore ad € 400.000,00.
L'importo concedibile a fondo perduto è fissato in € 200.000,00 per ciascun progetto di rete e non è cumulabile con altri contributi comunitari, statali, regionali o provenienti da altri enti pubblici.
La determinazione delle modalità di presentazione delle domande è rimessa alla disciplina contenuta in apposito bando da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.
Il finanziamento sarà erogato con le seguenti modalità:
- 40% a titolo di anticipazione;
- 40% a stato avanzamento;
-20% a saldo previa rendicontazione finale.
I progetti devono essere conclusi entro 15 mesi salvo proroga  per massimo 6 mesi.
 
 
 
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