mercoledì 29 gennaio 2014

BOCCIATO ALL'ESAME DI ABILITAZIONE: RICORREZIONE DEGLI ELABORATI

Colui che ritenga di esser stato ingiustamente giudicato non idoneo ad un esame di abilitazione professionale (ad esempio: esame di avvocato o esame per l'abilitazione scientifica nazionale) ha evidentemente interesse ad una rivalutazione dei propri elaborati, ed ha giustamente interesse all'affidamento di tale riesame ad un soggetto diverso dalla stessa commissione che già si è espressa in modo negativo. La giurisprudenza amministrativa, tuttavia, consente tale possibilità solo in casi eccezionali.
 
 
La stessa commissione che ha già bocciato il candidato non può essere più percepita dal candidato stesso come un soggetto scevro da condizionamenti. In particolare, è del tutto legittimo il sospetto che essa tenda a confermare il proprio originario giudizio non foss'altro per evitare di esporsi a pretese risarcitorie.
Conseguentemente, in questi casi, il risultato pratico cui il candidato bocciato comprensibilmente aspira è quello di ottenere un nuovo giudizio da parte di soggetto diverso.
Lo stato attuale della giurisprudenza amministrativa, tuttavia, lo consente in casi solo eccezionali.
Ed invero, in primo luogo, è esclusa la possibilità di rimettere il nuovo giudizio sugli elaborati concorsuali a soggetto addirittura estraneo all'amministrazione che ha indetto e svolto l'esame.
Esiste, infatti un precedente in cui il Tar della Lombardia, in corso di causa, ex art. 19 D. Lgs. 104/2010 ha deferito la ricorrezione degli elaborati ad un organo terzo ed imparziale, tuttavia, tale sentenza è stata poi annullata e riformata in appello dal Consiglio di Stato (sent. n. 254/2013) che ha ravvisato in questo iter una inammissibile violazione della sfera di discrezionalità riservata alla Pubblica Amministrazione.
Esclusa tale possibilità, occorre prendere in esame i casi in cui la giurisprudenza pur affidando alla stessa amministrazione resistente  la nuova valutazione degli elaborati, impone quantomeno che tale incarico sia attribuito ad una nuova commissione d'esame, anziché a quella originaria che si è già espressa negativamente.
Sul punto, una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 396/2012), è chiarissima:
"... la scelta circa la necessità di sostituire o meno una commissione di concorso dopo l'annullamento dei suoi atti non si fonda sull'applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporta la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato all'annullamento degli atti.
In tale ipotesi, infatti, occorre valutare se le circostanze stesse evidenzino dei problemi tali da diminuire l'autorevolezza dell'organo, e quindi dell'Amministrazione alla quale vengono imputati i suoi atti, sotto i differenti profili dell'imparzialità manifestata e della correttezza delle scelte tecniche adottate.
... afferma quindi il Collegio che la rimozione delle commissioni di concorso è giustificata solo quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l'indispensabile trasparenza".
 
 
 
 
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domenica 26 gennaio 2014

IN GITA: SICUREZZA CAMERE D'ALBERGO, RESPONSABILITA' INSEGNANTI

Con riferimento alla stessa fattispecie di cui alla pubblicazione precedente, è stata ravvisata anche la responsabilità degli insegnanti che accompagnavano in gita scolastica (o viaggio di istruzione) i ragazzi, per aver omesso di verificare preventivamente la sicurezza delle camere dell'albergo.
 
La stessa sentenza già citata (Cassazione n. 1769/2012), infatti, ha ritenuto altresì quanto segue:
"...sia al momento della scelta in sede di organizzazione del viaggio ed in tal caso solo in base alla documentazione disponibile, sia la momento della concreta fruizione ed in tal caso all'esito di una sia pur sommaria valutazione sul posto delle condizioni, l'istituzione scolastica deve valutare preliminarmente l'assenza di rischi evidenti o di pericolosità dei beni coinvolti nell'espletamento del viaggio, siano essi quelli di trasporto, siano essi quelli ove gli alunni dovranno alloggiare.
In applicazione di tali principi al caso di specie, la peculiare connotazione almeno della camera della vittima avrebbe dovuto indurre il personale accompagnatore a rilevare con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura ...".


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CADE DAL TETTO MENTRE SI FA UNO SPINELLO, ALBERGATORE RESPONSABILE

 
Durante una gita scolastica a Firenze, una ragazza scavalca il parapetto che separa la terrazza della propria camera dal solaio posto al medesimo livello e sprovvisto di protezioni, per andare a fumare uno spinello, ma cade, precipitando da un'altezza di due piani, e rimane invalida.
La Cassazione, nonostante la condotta tutt'altro che diligente e prudente della ragazza, ha ritenuto responsabile l'albergatore perché il parapetto era basso ed era stato agevolmente scavalcato, e perché l'assenza di ulteriori protezioni non era stata in alcun modo segnalata.
 
 
Per orientamento consolidato in giurisprudenza, la responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall'art. 2051 c.c., con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova  della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell'albergatore, sul quale incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità l'onere di provare il caso fortuito.
Più specificatamente, con riferimento a cose intrinsecamente pericolose, anche in rapporto alla possibilità di condotte potenzialmente autolesive dei loro fruitori, si è stabilita la necessità di valutare l'incidenza causale sugli eventi lesivi dell'omessa apposizione di segnalazioni idonee da parte del gestore.
Ciò premesso, in ordine al caso di specie, la Cassazione (sentenza n. 1769/2012) ha così ritenuto:
"...la caduta è avvenuta dalla sommità di un solaio di copertura dell'immobile che ospitava l'albergo, cui si poteva accedere essendo totalmente contiguo, scavalcando il parapetto del balcone della camera assegnata alla vittima, parapetto alto tra gli 85 cm ed il metro dall'interno; ed è pacifico che l'ampio solaio non fosse protetto da idonee spallette o altri mezzi di contenimento, né segnalato da cartelli di pericolo, né illuminato, oltre ad essere caratterizzato da un canale di scolo, in prossimità proprio del suo termine sul vuoto, che costituiva un avvallamento rispetto al piano del solaio stesso.
A giudizio del Collegio, sta allora proprio nella facile accessibilità dalla camera della vittima di un solaio con tali caratteristiche l'intrinseca potenziale sua pericolosità per i fruitori ...".
 
 
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domenica 19 gennaio 2014

INCENTIVI ALLA AGGREGAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE TURISTICHE

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ha recentemente previsto l'erogazione di consistenti contributi economici in favore delle aggregazioni di piccole e micro imprese del settore turistico (decreto 8 gennaio 2013 pubblicato in G.U. il 19 aprile 2013).
 
 
Sono ammesse a presentare domanda di contributo le aggregazioni di almeno 10 micro e piccole imprese del settore turistico realizzate mediante la forma del contratto di rete di cui all'art. 3 del D.L. n. 5/2009, oppure mediante A.T.I. (associazione temporanea di imprese), oppure ancora mediante la forma consortile.
Le imprese richiedenti debbono possedere i seguenti requisiti:
a - avere sede operativa in Italia;
b - essere iscritte nel R.E.A. ed essere in attività al momento della presentazione della domanda;
c - non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato, né in stato di fallimento, liquidazione o in situazioni equivalenti per l'ordinamento;
d - aver assolto gli obblighi contributivi previsti dalle norme contrattuali e dalle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro;
e - non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare;
f - non avere vincoli di collegamento o di controllo con altre società partecipanti alla rete;
g - almeno l'80% delle imprese partecipanti alla rete devono essere imprese turistiche.
Sono ritenuti ammissibili solo i progetti di rete che prevedano una spesa totale ammissibile superiore ad € 400.000,00.
L'importo concedibile a fondo perduto è fissato in € 200.000,00 per ciascun progetto di rete e non è cumulabile con altri contributi comunitari, statali, regionali o provenienti da altri enti pubblici.
La determinazione delle modalità di presentazione delle domande è rimessa alla disciplina contenuta in apposito bando da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.
Il finanziamento sarà erogato con le seguenti modalità:
- 40% a titolo di anticipazione;
- 40% a stato avanzamento;
-20% a saldo previa rendicontazione finale.
I progetti devono essere conclusi entro 15 mesi salvo proroga  per massimo 6 mesi.
 
 
 
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