giovedì 23 ottobre 2014

VACANZA ROVINATA

Una recente pronuncia del Tribunale di Arezzo conferma l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente in tema di risarcimento del danno da vacanza rovinata.
 
Il Tribunale di Arezzo - con sentenza del 13 gennaio 2014 resa con riferimento al caso di due giovani sposi che, in occasione del loro primo anniversario di nozze, avevano acquistato un pacchetto turistico (volo + soggiorno a Mikonos) allattati da un dépliant che poi si è rivelato non veritiero - ha riconfermato alcuni principi ormai consolidati in giurisprudenza.
 
I principi sono i seguenti:
- il tour operator e l'agenzia di viaggi sono responsabili quando le prestazioni rese in concreto durante il viaggio non sono corrispondenti a quelle promesse al momento dell'acquisto del pacchetto turistico, ad esempio tramite la descrizione delle stesse effettuata nel dépliant (salvo la prova del caso fortuito o della forza maggiore);
- la prova del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata" inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione del solo inadempimento del contratto (non occorre produrre certificazione di carattere medico);
- l'ammontare del risarcimento deve essere quantificato in rapporto al prezzo ed alla durata del viaggio.
 
 
 
 
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