Una recente pronuncia del Tribunale di Arezzo conferma l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente in tema di risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Il Tribunale di Arezzo - con sentenza del 13 gennaio 2014 resa con riferimento al caso di due giovani sposi che, in occasione del loro primo anniversario di nozze, avevano acquistato un pacchetto turistico (volo + soggiorno a Mikonos) allattati da un dépliant che poi si è rivelato non veritiero - ha riconfermato alcuni principi ormai consolidati in giurisprudenza.
I principi sono i seguenti:
- il tour operator e l'agenzia di viaggi sono responsabili quando le prestazioni rese in concreto durante il viaggio non sono corrispondenti a quelle promesse al momento dell'acquisto del pacchetto turistico, ad esempio tramite la descrizione delle stesse effettuata nel dépliant (salvo la prova del caso fortuito o della forza maggiore);
- la prova del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata" inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione del solo inadempimento del contratto (non occorre produrre certificazione di carattere medico);
- l'ammontare del risarcimento deve essere quantificato in rapporto al prezzo ed alla durata del viaggio.
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