sabato 4 maggio 2013

IL REGIME URBANISTICO DI FAVORE PER LE STRUTTURE TURISTICHE

Dichiarando l'intento di voler realizzare strutture turistiche - ricettive è spesso possibile ottenere il permesso di costruire laddove, per fini residenziali, non sarebbe consentito dagli strumenti urbanistici.  Destinare poi di fatto la struttura così realizzata a scopi residenziali può integrare il reato di lottizazzione abusiva.

L'attività edilizia finalizzata alla realizzazione di strutture turistiche - ricettive gode di un regime urbanistico di favore (lo ha evidenziato anche recentemente il Consiglio di Stato con sent. n. 3091 del 25 maggio 2012).
Conseguentemente, è piuttosto frequente che si tenti di approfittare illegittimamente di tale regime di favore realizzando manufatti poi in concreto destinati non all'esercizio di attività alberghiera (o affine), bensì ad altri usi (in primis quello residenziale).
Sennonchè, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è ormai copiosa e consolidata nel ritenere che simili fattispecie integrino il reato di lottizzazione abusiva (art. 30 T.U. n. 380/2001).
Per fare un esempio, tale reato è stato ravvisato nel seguente caso concreto: dopo aver realizzato un grande complesso immobiliare dichiarando di avere intenzione di destinarlo ad attività alberghiera, il proprietario ha stipulato diversi contratti preliminari di compravendita aventi ad oggetto parti del medesimo complesso destinandole a residenza privata (cfr. Cass. penale n. 10889/2005).
La giurisprudenza è costante nell'osservare che ciò che assume rilevanza ai fini della sussistenza del reato non è, di per sè, il passaggio della titolarità del complesso da un singolo proprietario ad una pluralità di proprietari, bensì la concreta ed effettiva destinazione dell'immobile anzichè ad un pubblico generalizzato (turisti), esclusivamente a favore di uno o più soggetti determinati (proprietari).
Occore, poi, tener presente che, in caso di accertamento del reato, oltre alla sanzione penale, è prevista anche la sanzione amministrativa della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite (art. 44 T.U. 380/2001).


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