domenica 26 gennaio 2014

CADE DAL TETTO MENTRE SI FA UNO SPINELLO, ALBERGATORE RESPONSABILE

 
Durante una gita scolastica a Firenze, una ragazza scavalca il parapetto che separa la terrazza della propria camera dal solaio posto al medesimo livello e sprovvisto di protezioni, per andare a fumare uno spinello, ma cade, precipitando da un'altezza di due piani, e rimane invalida.
La Cassazione, nonostante la condotta tutt'altro che diligente e prudente della ragazza, ha ritenuto responsabile l'albergatore perché il parapetto era basso ed era stato agevolmente scavalcato, e perché l'assenza di ulteriori protezioni non era stata in alcun modo segnalata.
 
 
Per orientamento consolidato in giurisprudenza, la responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall'art. 2051 c.c., con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova  della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell'albergatore, sul quale incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità l'onere di provare il caso fortuito.
Più specificatamente, con riferimento a cose intrinsecamente pericolose, anche in rapporto alla possibilità di condotte potenzialmente autolesive dei loro fruitori, si è stabilita la necessità di valutare l'incidenza causale sugli eventi lesivi dell'omessa apposizione di segnalazioni idonee da parte del gestore.
Ciò premesso, in ordine al caso di specie, la Cassazione (sentenza n. 1769/2012) ha così ritenuto:
"...la caduta è avvenuta dalla sommità di un solaio di copertura dell'immobile che ospitava l'albergo, cui si poteva accedere essendo totalmente contiguo, scavalcando il parapetto del balcone della camera assegnata alla vittima, parapetto alto tra gli 85 cm ed il metro dall'interno; ed è pacifico che l'ampio solaio non fosse protetto da idonee spallette o altri mezzi di contenimento, né segnalato da cartelli di pericolo, né illuminato, oltre ad essere caratterizzato da un canale di scolo, in prossimità proprio del suo termine sul vuoto, che costituiva un avvallamento rispetto al piano del solaio stesso.
A giudizio del Collegio, sta allora proprio nella facile accessibilità dalla camera della vittima di un solaio con tali caratteristiche l'intrinseca potenziale sua pericolosità per i fruitori ...".
 
 
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