mercoledì 29 gennaio 2014

BOCCIATO ALL'ESAME DI ABILITAZIONE: RICORREZIONE DEGLI ELABORATI

Colui che ritenga di esser stato ingiustamente giudicato non idoneo ad un esame di abilitazione professionale (ad esempio: esame di avvocato o esame per l'abilitazione scientifica nazionale) ha evidentemente interesse ad una rivalutazione dei propri elaborati, ed ha giustamente interesse all'affidamento di tale riesame ad un soggetto diverso dalla stessa commissione che già si è espressa in modo negativo. La giurisprudenza amministrativa, tuttavia, consente tale possibilità solo in casi eccezionali.
 
 
La stessa commissione che ha già bocciato il candidato non può essere più percepita dal candidato stesso come un soggetto scevro da condizionamenti. In particolare, è del tutto legittimo il sospetto che essa tenda a confermare il proprio originario giudizio non foss'altro per evitare di esporsi a pretese risarcitorie.
Conseguentemente, in questi casi, il risultato pratico cui il candidato bocciato comprensibilmente aspira è quello di ottenere un nuovo giudizio da parte di soggetto diverso.
Lo stato attuale della giurisprudenza amministrativa, tuttavia, lo consente in casi solo eccezionali.
Ed invero, in primo luogo, è esclusa la possibilità di rimettere il nuovo giudizio sugli elaborati concorsuali a soggetto addirittura estraneo all'amministrazione che ha indetto e svolto l'esame.
Esiste, infatti un precedente in cui il Tar della Lombardia, in corso di causa, ex art. 19 D. Lgs. 104/2010 ha deferito la ricorrezione degli elaborati ad un organo terzo ed imparziale, tuttavia, tale sentenza è stata poi annullata e riformata in appello dal Consiglio di Stato (sent. n. 254/2013) che ha ravvisato in questo iter una inammissibile violazione della sfera di discrezionalità riservata alla Pubblica Amministrazione.
Esclusa tale possibilità, occorre prendere in esame i casi in cui la giurisprudenza pur affidando alla stessa amministrazione resistente  la nuova valutazione degli elaborati, impone quantomeno che tale incarico sia attribuito ad una nuova commissione d'esame, anziché a quella originaria che si è già espressa negativamente.
Sul punto, una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 396/2012), è chiarissima:
"... la scelta circa la necessità di sostituire o meno una commissione di concorso dopo l'annullamento dei suoi atti non si fonda sull'applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporta la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato all'annullamento degli atti.
In tale ipotesi, infatti, occorre valutare se le circostanze stesse evidenzino dei problemi tali da diminuire l'autorevolezza dell'organo, e quindi dell'Amministrazione alla quale vengono imputati i suoi atti, sotto i differenti profili dell'imparzialità manifestata e della correttezza delle scelte tecniche adottate.
... afferma quindi il Collegio che la rimozione delle commissioni di concorso è giustificata solo quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l'indispensabile trasparenza".
 
 
 
 
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