mercoledì 19 novembre 2014

TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE

Nel pubblico impiego, costituisce una ipotesi di trasferimento legittimo perché dettato da ragioni organizzative il cosiddetto trasferimento per incompatibilità ambientale.
 
Una recente pronuncia della Corte di Appello di Firenze Sezione Lavoro (n. 127/2014), con riferimento al trasferimento disposto nei confronti di due dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività culturali fra quali era evidente una situazione di "conflitto cronicizzato", ha ribadito la natura e la legittimità del cosiddetto "trasferimento per incompatibilità ambientale":
"Il c.d. trasferimento per incompatibilità ambientale è senz'altro riconducibile alla nozione di trasferimento per ragioni organizzative, poiché posto in essere dal datore di lavoro in ragione delle disfunzioni conseguenti ad atteggiamenti conflittuali fra i lavoratori e prescinde dalla eventuale concorrenza di ragioni riferibili al potere disciplinare del datore di lavoro. Più semplicemente, l'ipotesi in esame si verifica quando oggettivamente si realizzano condizioni potenzialmente lesive della normalità lavorativa, prescindendo dalla imputabilità all'uno od all'altro soggetto di comportamenti illegittimi. Quando allora, come nella fattispecie, si verifichi che i rapporti fra direttore della struttura ed il direttore amministrativo si connotino di una irreversibile conflittualità, diventa oggettiva la necessità di porre un rimedio a vantaggio dell'efficienza della struttura indipendentemente dalla valutazione del comportamento delle parti e sulla base del principio secondo il quale è dovere del dipendente, ancorché vittima o pretesa tale di vessazioni altrui, comunque assicurare il corretto svolgimento del servizio, salva diversa azione a sua tutela".
 
 
 
 
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