Viaggi in pullman/autobus - perdita del bagaglio consegnato all'autista e da questi riposto nel bagagliaio dell'automezzo - limiti al risarcimento.
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione nel caso in cui, durante un viaggio "su strada con veicoli destinati ad uso pubblico" oppure "con autobus destinati ad uso privato", vada perduto il bagaglio consegnato all'autista e da questi riposto nel bagagliaio dell'automezzo, si applica il limite al risarcimento di cui all'art. 2 della legge 450/1985.
Questo il principio di diritto più volte enunciato:
“Deve dunque affermarsi che, in
caso di perdita del bagaglio (e cioé delle cose che viaggiano a seguito del
viaggiatore) trasportato su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e
dagli autobus destinati ad uso privato, il limite della responsabilità del
vettore - in virtù del rinvio operato dall'art. 2 della legge
22.3.1985, n. 450, a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla
legge 16 aprile
1954, n. 202 - è dunque
costituito: in caso di bagaglio consegnato, e sempre che non risulti
una maggiore cifra dalla dichiarazione di valore del passeggero, dalla somma di L. 12.000 al chilogrammo,
secondo quanto stabilito dall'art.
412, comma 1, del codice della navigazione …” (così Cass. civ.
Sez. III 7.12.2000 n. 15536, dello stesso tenore anche Cass. civ. Sez III
11.11.2003 n. 16938).
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