mercoledì 18 febbraio 2015

ORMEGGIO

Il punto sulla giurisprudenza in materia di ormeggio

Il contratto di ormeggio è un contratto atipico perché non risulta specificatamente disciplinato né dal codice civile, né dal codice della navigazione (quest'ultimo disciplina unicamente la professione di ormeggiatore), e, dunque, in merito alla disciplina  ad esso applicabile assume un ruolo centrale l'orientamento della giurisprudenza.
Quest'ultima è sostanzialmente concorde nel ritenere che il contenuto minimo-essenziale è rappresentato dalla semplice messa a disposizione in favore del diportista di una spazio acqueo delimitato e protetto, dietro corresponsione di un compenso.
Dunque, tale contratto, almeno nel suo contenuto minimo-essenziale, è certamente più simile alla locazione che non al deposito.
Tuttavia, nulla esclude che l'oggetto del contratto possa essere più ampio ed includere eventuali altre obbligazioni a carico dell'ormeggiatore quali, ad esempio: somministrazione di acqua corrente e/o elettricità, allacciamento telefonico, utilizzo di specifiche strutture come pontili o bitte, la custodia della imbarcazione e/o delle cose in essa contenute.
Benché il contratto sia a forma libera, e, dunque, ben possa ritenersi perfezionato non solo in forma orale, ma anche in modo implicito per facta concludentia, sarà onere del diportista richiedere la forma scritta al fine di precostituirsi la prova di eventuali obbligazioni aggiuntive (rispetto a quella minima ed essenziale) assunte dall'ormeggiatore.
Alcune pronunce, tuttavia, hanno precisato che l'assunzione da parte dell'ormeggiatore di obbligazioni aggiuntive non deve necessariamente essere provata mediante prova documentale, ben potendo desumersi dalle particolari circostanze:
- in un caso, è stato ritenuto che il piccolo cabotaggio dell'imbarcazione e l'assenza di uno stabile equipaggio a bordo siano di per sé elementi idonei a far presumere che il contratto di ormeggio includesse a carico dell'ormeggiatore un obbligo di custodia (Cass. civ. sez. III n. 10484 1 giugno 2004);
- in altro caso, è stato ritenuto che le assicurazioni pubblicitarie dell'impresa che offriva un ormeggio relative alla video sorveglianza delle imbarcazioni e alla presenza sulle banchine di personale armato contenesse una implicita assunzione dell'obbligo di custodia, con conseguente responsabilità in caso di furto dell'imbarcazione (Corte di Appello di Trieste 7 aprile 2009).
 
 
 
 
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