Locazioni turistiche – elevate sanzioni
pecuniarie (min. € 1.000 – max € 6.000) introdotte con legge regionale per il
caso in cui sia offerta anche la biancheria e/o il servizio di pulizia finale –
legge regionale rimessa al giudizio della Corte Costituzionale – irrogazione
comunque da parte di alcuni Comuni Toscani di tali elevate sanzioni –
opportunità di impugnare innanzi al giudice competente i provvedimenti
sanzionatori.
Come
è noto, per rendere più appetibile l’offerta di locazione turistica,
considerata anche l’alta concorrenzialità del settore, i proprietari sono
soliti offrire anche alcuni servizi accessori, in particolare il servizio di
biancheria e quello di pulizia finale.
E’
parimenti noto che tale pratica è considerata una sorta di concorrenza sleale
da parte di coloro che professionalmente si occupano di ricezione turistica (albergatori,
gestori di bed&breakfast, affittacamere, etc. …).
Proprio
per venire incontro a questi ultimi il legislatore regionale ha recentemente
introdotto delle elevate sanzioni.
L’art.
70 della Legge Regionale Toscana n. 86 del 20 dicembre 2016, infatti, non solo
ha previsto quanto invero già tempo era solita affermare la Corte di Cassazione
(cfr. Cass. 755/1991; n. 5632/1993; n. 17167/2002; n. 6501/2014), ovvero che la
prestazione di servizi accessori quali quelli in esame (biancheria – pulizia
finale) sono da ritenersi incompatibili con la mera locazione, ma ha introdotto
una elevatissima sanzione pecuniaria amministrative in caso di violazione: da
un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 6.000,00 per ciascuna violazione.
Di
lì a poco però il legislatore nazionale con D. L. 50/2017 ha dato la seguente
definizione di “locazioni brevi”: “i contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo di durata non superiore a 30 giorni ivi inclusi quelli che prevedono
la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali
stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa”.
La
definizione di cui sopra, tuttavia, è chiaramente dettata da esclusive finalità
di carattere fiscale, e, quindi, è assai difficile che possa assumere qualche
rilevanza al fine di una eventuale contestazione della sanzione prevista dalla
legge regionale.
Ben
più rilevante a tale fine è semmai il fatto che alcuni articoli della legge
regionale e per quanto più rileva anche l’art. 70 sono stati rimessi al
giudizio della Corte Costituzionale con ricorso dell’8 marzo 2017 presentato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato in G.U. n. 19 del 10
maggio 2017 per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.
In
particolare, con detto ricorso si sostiene che la normativa regionale
costituirebbe una illegittima ingerenza della Regione in un ambito di
competenza esclusiva del legislatore nazionale, quello dell’”ordinamento
civile”.
Questo
il passaggio del ricorso che maggiormente interessa in questa sede:
“Ed è altrettanto pacifico che costituisce,
del resto, espressione dell’autonomia negoziale sancita dall’art. 1322 del
codice civile il fatto che, in aggiunta alle obbligazioni principali del
locatore, individuate dall’art. 1575 del codice civile, nel contratto di
locazione le parti ben possano prevedere la fornitura, da parte di
quest’ultimo, di servizi accessori o complementari, purchè non prevalenti,
senza mutare la natura del negozio”.
In
attesa che la Corte Costituzionale si pronunci, e che eventualmente in
accoglimento di detto ricorso abroghi l’art. 70 citato e la sanzione in esso
contemplata, non mancano casi di irrogazione della
pesante sanzione in esame.
La
dinamica è sempre pressochè identica: durante il periodo in cui l’immobile è
dato in locazione ai turisti, un vigile urbano si presenta alla porta e chiede
loro se hanno usufruito di servizi accessori e redige verbale per poi
recapitare la sanzione.
In
alcuni casi, tutto parte da una segnalazione (o se si preferisce da un
dispetto) da parte di un compaesano, in altri casi il Comune si attiva da solo
muovendo da una ricerca sui portali come Airbnb in cui è spesso indicata l’offerta
di servizi accessori.
In
ogni caso, laddove pervengano sanzioni è senz’altro possibile impugnarle se non
altro in ragione della pendenza del giudizio della Corte Costituzionale.