lunedì 11 dicembre 2017


Locazioni turistiche – elevate sanzioni pecuniarie (min. € 1.000 – max € 6.000) introdotte con legge regionale per il caso in cui sia offerta anche la biancheria e/o il servizio di pulizia finale – legge regionale rimessa al giudizio della Corte Costituzionale – irrogazione comunque da parte di alcuni Comuni Toscani di tali elevate sanzioni – opportunità di impugnare innanzi al giudice competente i provvedimenti sanzionatori.

 
Come è noto, per rendere più appetibile l’offerta di locazione turistica, considerata anche l’alta concorrenzialità del settore, i proprietari sono soliti offrire anche alcuni servizi accessori, in particolare il servizio di biancheria e quello di pulizia finale.

E’ parimenti noto che tale pratica è considerata una sorta di concorrenza sleale da parte di coloro che professionalmente si occupano di ricezione turistica (albergatori, gestori di bed&breakfast, affittacamere, etc. …).

Proprio per venire incontro a questi ultimi il legislatore regionale ha recentemente introdotto delle elevate sanzioni.

L’art. 70 della Legge Regionale Toscana n. 86 del 20 dicembre 2016, infatti, non solo ha previsto quanto invero già tempo era solita affermare la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 755/1991; n. 5632/1993; n. 17167/2002; n. 6501/2014), ovvero che la prestazione di servizi accessori quali quelli in esame (biancheria – pulizia finale) sono da ritenersi incompatibili con la mera locazione, ma ha introdotto una elevatissima sanzione pecuniaria amministrative in caso di violazione: da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 6.000,00 per ciascuna violazione.

Di lì a poco però il legislatore nazionale con D. L. 50/2017 ha dato la seguente definizione di “locazioni brevi”: “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa”.

La definizione di cui sopra, tuttavia, è chiaramente dettata da esclusive finalità di carattere fiscale, e, quindi, è assai difficile che possa assumere qualche rilevanza al fine di una eventuale contestazione della sanzione prevista dalla legge regionale.

Ben più rilevante a tale fine è semmai il fatto che alcuni articoli della legge regionale e per quanto più rileva anche l’art. 70 sono stati rimessi al giudizio della Corte Costituzionale con ricorso dell’8 marzo 2017 presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato in G.U. n. 19 del 10 maggio 2017 per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

In particolare, con detto ricorso si sostiene che la normativa regionale costituirebbe una illegittima ingerenza della Regione in un ambito di competenza esclusiva del legislatore nazionale, quello dell’”ordinamento civile”.

Questo il passaggio del ricorso che maggiormente interessa in questa sede:

Ed è altrettanto pacifico che costituisce, del resto, espressione dell’autonomia negoziale sancita dall’art. 1322 del codice civile il fatto che, in aggiunta alle obbligazioni principali del locatore, individuate dall’art. 1575 del codice civile, nel contratto di locazione le parti ben possano prevedere la fornitura, da parte di quest’ultimo, di servizi accessori o complementari, purchè non prevalenti, senza mutare la natura del negozio”.

In attesa che la Corte Costituzionale si pronunci, e che eventualmente in accoglimento di detto ricorso abroghi l’art. 70 citato e la sanzione in esso contemplata, non mancano casi di irrogazione della pesante sanzione in esame.

La dinamica è sempre pressochè identica: durante il periodo in cui l’immobile è dato in locazione ai turisti, un vigile urbano si presenta alla porta e chiede loro se hanno usufruito di servizi accessori e redige verbale per poi recapitare la sanzione.

In alcuni casi, tutto parte da una segnalazione (o se si preferisce da un dispetto) da parte di un compaesano, in altri casi il Comune si attiva da solo muovendo da una ricerca sui portali come Airbnb in cui è spesso indicata l’offerta di servizi accessori.

In ogni caso, laddove pervengano sanzioni è senz’altro possibile impugnarle se non altro in ragione della pendenza del giudizio della Corte Costituzionale.

 

domenica 24 luglio 2016

CONDUCENTE UNITA' DA DIPORTO: LA COLPA SI PRESUME

Il conducente dell'unità da diporto si presume colpevole per i danni riportati, in caso di incidente, dal terzo trasportato a titolo di cortesia.


Qualora nella navigazione da diporto capiti un incidente che arrechi danno ad un soggetto trasportato "a titolo di cortesia" (è il caso del soggetto trasportato solo perchè si tratta di un familiare o di un amico), la colpa del conducente si presume.
Si applica, infatti, l'art. 2054 cod. civile espressamente richiamato dal Codice della Nautica da Diporto (Legge 171/2005) e non l'art. 414 del Codice della Navigazione a tenore del quale "chi assume il trasporto di persone o bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore".
Quest'ultima norma, infatti, si applica solo alla navigazione commerciale.
In tal senso si è più volte pronunciata la Cassazione (sent. n. 25902/2013; sent. n. 13224/2015).





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DIPENDENTI PUBBLICI: ART 18 ANTE FORNERO

Con sentenza n. 11868 del 9 giugno 2016 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha disatteso il proprio precedente orientamento (Cass. n. 24157/2015), statuendo che ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nel testo anteriore alla Riforma Fornero.


E' notorio che con al Riforma Fornero (Legge 92/2012) è stata fortemente ridotta la sfera di applicazione dello strumento della reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo previsto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Con riferimento ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la Cassazione in un primo momento (Cass. 24157/2015) aveva ritenuto fosse applicabile il testo dell'art. 18 citato modificato dalla Riforma Fornero.
Con una recente pronuncia (Cass. n. 11868/2016), tuttavia, ha ribaltato il proprio orientamento affermando che a tali rapporti continua ad applicarsi il testo dell'art. 18 antecedente alle modifiche apportate con la Riforma Fornero:
"ai rapporti di lavoro disciplinati dal D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art 2 non si applicano le modifiche apportate dalla L. 28 giugno 2012 n. 92 alla L. 20 maggio 1970 n. 300 art. 18 per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva alla entrata in vigore della richiamata L. 92 del 2012 resta quella prevista dalla L. 300 del 1970 art. 18 nel testo antecedente alla riforma".




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AGENZIE DI VIAGGIO: REGIME IVA SPECIALE

La Cassazione con la sentenza n. 4776/2016 ha precisato i limiti di applicazione dello speciale regime iva detatto dall'art. 74 ter DPR 633/1972 per le agenzie di viaggio.


In virtù dell'art. 74 ter DPR 633/1972 in relazione alle operazioni compiute per la realizzazione del viaggio, considerate come prestazione unica, la base imponibile, corrispondente al prezzo al netto dell'imposta, va ragguagliata al margine dell'agenzia di viaggi, ossia alla differenza fra l'importo totale a carico del viaggiatore, al netto dell'iva, ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggi per le cessioni e le prestazioni di altri soggetti passivi, nella misura in cui da tali operazioni il viaggiatore tragga direttamente vantaggio.
Tale regime speciale iva per le agenzie di viaggi non trova applicazione "qualora l'agenzia agisca esclusivamente in qualità di intermediario, e non in nome proprio, tra il viaggiatore ed il terzo fornitore di servizi, oppure fornisca singoli servizi turistici svincolati dall'organizzazione del viaggio" (così Cassazione civ. sez V 11 marzo 2016 n. 4776).




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giovedì 3 marzo 2016

TRIPADVISOR - POST DIFFAMATORIO - RISARCIMENTO

Tripadvisor non è mero intermediario ma erogatore di un servizio integrato. Nel caso un utente inserisca un post diffamatorio si può adire l'autorità giudiziaria per ottenere d'urgenza la cancellazione, e, in via ordinaria, il risarcimento del danno.
 
 
Il caso: un noto ristorante di Venezia si è accorto dell'inserimento su Tripadvisor di un post diffamatorio relativo a fatti del tutto inverosimili. Tripadvisor ha rimosso il post a seguito della segnalazione da parte del ristorante. Il post tuttavia è successivamente ricomparso.
Il ristorante è quindi rivolto alla autorità giudiziaria la quale non solo ha concesso in via d'urgenza una ordinanza di cancellazione definitiva del post in questione, ma, incidentalmente, ha anche espresso di essere orientata a concedere un risarcimento in via ordinaria.
L'orientamento espresso è in sostanza il seguente: qualora un gestore di un sito internet non operi come mero intermediario di dati ed informazioni, ma agisca quale erogatore di un servizio integrato, che offre consigli di viaggio e contiene link di prenotazione di strutture turistiche, sul soggetto sussiste, in ragione di quanto stabilito in via generale dall'art. 2043 c.c., l'obbligo, prima ancora di risarcire il danno, di prevenirlo e, quantomeno, di vagliare le recensioni postate dagli utenti ed escludere quelle apertamente diffamatorie, ovvero quelle che non appaiono postate da veri viaggiatori (così Tribunale di Venezia, ordinanza 24.02.2015).
 
 
 
 
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