domenica 24 luglio 2016

CONDUCENTE UNITA' DA DIPORTO: LA COLPA SI PRESUME

Il conducente dell'unità da diporto si presume colpevole per i danni riportati, in caso di incidente, dal terzo trasportato a titolo di cortesia.


Qualora nella navigazione da diporto capiti un incidente che arrechi danno ad un soggetto trasportato "a titolo di cortesia" (è il caso del soggetto trasportato solo perchè si tratta di un familiare o di un amico), la colpa del conducente si presume.
Si applica, infatti, l'art. 2054 cod. civile espressamente richiamato dal Codice della Nautica da Diporto (Legge 171/2005) e non l'art. 414 del Codice della Navigazione a tenore del quale "chi assume il trasporto di persone o bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore".
Quest'ultima norma, infatti, si applica solo alla navigazione commerciale.
In tal senso si è più volte pronunciata la Cassazione (sent. n. 25902/2013; sent. n. 13224/2015).





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