domenica 24 luglio 2016

DIPENDENTI PUBBLICI: ART 18 ANTE FORNERO

Con sentenza n. 11868 del 9 giugno 2016 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha disatteso il proprio precedente orientamento (Cass. n. 24157/2015), statuendo che ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nel testo anteriore alla Riforma Fornero.


E' notorio che con al Riforma Fornero (Legge 92/2012) è stata fortemente ridotta la sfera di applicazione dello strumento della reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo previsto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Con riferimento ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la Cassazione in un primo momento (Cass. 24157/2015) aveva ritenuto fosse applicabile il testo dell'art. 18 citato modificato dalla Riforma Fornero.
Con una recente pronuncia (Cass. n. 11868/2016), tuttavia, ha ribaltato il proprio orientamento affermando che a tali rapporti continua ad applicarsi il testo dell'art. 18 antecedente alle modifiche apportate con la Riforma Fornero:
"ai rapporti di lavoro disciplinati dal D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art 2 non si applicano le modifiche apportate dalla L. 28 giugno 2012 n. 92 alla L. 20 maggio 1970 n. 300 art. 18 per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva alla entrata in vigore della richiamata L. 92 del 2012 resta quella prevista dalla L. 300 del 1970 art. 18 nel testo antecedente alla riforma".




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