domenica 24 luglio 2016

AGENZIE DI VIAGGIO: REGIME IVA SPECIALE

La Cassazione con la sentenza n. 4776/2016 ha precisato i limiti di applicazione dello speciale regime iva detatto dall'art. 74 ter DPR 633/1972 per le agenzie di viaggio.


In virtù dell'art. 74 ter DPR 633/1972 in relazione alle operazioni compiute per la realizzazione del viaggio, considerate come prestazione unica, la base imponibile, corrispondente al prezzo al netto dell'imposta, va ragguagliata al margine dell'agenzia di viaggi, ossia alla differenza fra l'importo totale a carico del viaggiatore, al netto dell'iva, ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggi per le cessioni e le prestazioni di altri soggetti passivi, nella misura in cui da tali operazioni il viaggiatore tragga direttamente vantaggio.
Tale regime speciale iva per le agenzie di viaggi non trova applicazione "qualora l'agenzia agisca esclusivamente in qualità di intermediario, e non in nome proprio, tra il viaggiatore ed il terzo fornitore di servizi, oppure fornisca singoli servizi turistici svincolati dall'organizzazione del viaggio" (così Cassazione civ. sez V 11 marzo 2016 n. 4776).




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