sabato 30 marzo 2013

PASSAGGIO COATTIVO PER ESIGENZE DEL TURISMO

In favore di un fondo sul quale sia esercitata attività di impresa riconducibile al settore turistico (ad esempio, attività alberghiera), può essere costituta sul fondo vicino una servitù coattiva di passaggio, anche quando già sussistano altri accessi alla pubblica via.

Ai sensi degli artt. 1051-1052 c.c. il proprietario di un fondo può chiedere alla Autorità Giudiziaria che sia costituita in favore del proprio fondo ed a carico del fondo vicino appartenente ad altri una servitù coattiva di passaggio.
A tal fine non è indispensabile che il fondo sia intercluso, ovvero che non abbia altrimenti alcun accesso alla via pubblica.
E' sufficiente che l'accesso alla via pubblica esistente sia inadatto ai bisogni del fondo stesso e non possa essere ampliato/modificato.
In ogni caso, il passaggio coattivo può essere concesso dall'Autorità Giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle "esigenze dell'agricoltura e dell'industria".
Sebbene, dunque, la lettera della disposizione codicistica non contempli in alcun modo le esigenze del turismo, deve essere attribuita rilevanza anche a tali esigenze secondo una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 4418/2013) che ha posto l'accento sulla legge 20 marzo 2001 n. 135.
Tale legge, infatti, in via generale riconosce il ruolo strategico del turismo, favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico e, in particolare, "promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini".
Conseguentemente, la sentenza citata ha ritenuto quanto segue:
"La rilevanza che attribuisce la normativa richiamata alla valorizzazione delle imprese turistiche non può non riverberare in ordine alla valutazione che occorre fare ai sensi dell'art. 1052 c.c.", ovvero, appunto, ai fini della costituzione coattiva di servitù di passaggio.


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