lunedì 21 settembre 2015

FESTIVITA' INFRASETTIMANALI: UN DIRITTO DEL LAVORATORE

I lavoratori dipendenti hanno diritto di astenersi da lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose. Nessuna norma di un contratto collettivo può derogare/eliminare tale diritto. Solo il lavoratore può rinunciarvi in accordo con il datore di lavoro.
 
Con una recente pronuncia (sent. n. 16592/2015) la Cassazione ha ribadito l'orientamento già espresso (sent. n. 4435/2004, n. 9176/1997, n. 5712/1986) secondo il quale:
-  i lavoratori dipendenti hanno "il diritto soggettivo di astenersi da lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose";
- non si tratta di un "diritto disponibile per le organizzazioni sindacali";
- "la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa né alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del lavoratore, ma al loro accordo".
Conseguentemente, in base al medesimo orientamento:
"il provvedimento del datore di lavoro, in difetto di un consenso del lavoratore a prestare la propria attività nella festività infrasettimanale, determina la nullità dello stesso ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di una eccezione di inadempimento sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti ...".
 
 
 
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti potete contattare lo Studio Legale Casciano-Guerrini tramite uno dei recapiti indicati nel sito: http://www.studiocascianoguerrini.it
 
 
 
 
 
 

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