lunedì 21 settembre 2015

RESPONSABILITA' DEL MEDICO DI BORDO SULLE NAVI DA CROCIERA

Generalmente l'assistenza sanitaria a bordo delle navi da crociera non costituisce uno dei servizi inclusi nel pacchetto turistico ed i medici di bordo non sono lavoratori alle dipendenze della Compagnia di navigazione. Ne deriva: 1) che le spese relative all'eventuale assistenza sanitaria prestata a bordo non sono ricomprese nel prezzo di acquisto della crociera (e possono essere anche piuttosto elevate); 2) che non è agevole estendere la responsabilità per colpa medica, oltre che al/ai medici direttamente interessati, anche nei confronti della Compagnia di Navigazione
 
Con riferimento a quest'ultimo profilo, tuttavia, non è da escludere in radice la possibilità di estendere la responsabilità per la malpractice medica anche alla Compagnia di Navigazione.
Occorre, infatti, considerare:
1- che l'art. 2049 del codice civile (il quale dispone letteralmente che "i padroni e committenti" rispondono del danno cagionato dal fatto illecito dei loro "domestici e commessi nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti") è applicato dalla giurisprudenza anche in casi non strettamente riconducibili al rapporto di lavoro subordinato;
2 - secondo certa giurisprudenza risponde in via contrattuale verso il malato anche il soggetto che ha approntato ed organizzato la struttura sanitaria che lo ha accolto.
 
 
 
Per eventuali maggiori informazioni e/o chiarimenti potete contattare lo Studio Legale Casciano-Guerrini tramite uno dei recapiti indicati sul sito: http://www.studiocascianoguerrini.it

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