lunedì 21 settembre 2015

DIPENDENTE PUBBLICO: RESPONSABILITA' DELLE ANOMALIE INFORMATICHE

Quando la P.A. si avvale di una piattaforma informatica per lo svolgimento di un concorso e si verificano anomalie è responsabile anche il dipendente che, tempestivamente informato, non si sia adoperato per svolgere tutte le attività idonee a soddisfare le legittime pretese dell'utente.
 
 
"... osserva il Collegio come l'informatica costituisca sicuramente, per la Pubblica Amministrazione, uno strumento ormai doveroso ed imprescindibile, puntualmente disciplinato dall'ordinamento (d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e relative norme attuative) al fine di raggiungere crescenti obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Sarebbe nondimeno gravemente errato vedere nel procedimento informatico una sorta di amministrazione parallela, che opera in piena indipendenza dai mezzi e dagli uomini, e che i dipendenti si devono limitare ad osservare con passiva rassegnazione (se non con il sollievo che può derivare dal discarico di responsabilità e decisioni): le risposte del sistema informatico sono invece oggettivamente imputabili all'Amministrazione, come plesso, e dunque alle persone che ne hanno la responsabilità.
Così, se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità ed imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche" (così TAR Trento 15.04.2015 n. 149).
 
 
 
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti potete contattare lo Studio Legale Casciano-Guerrini tramite uno dei recapiti indicati nel sito: http://studiocascianoguerrini.it
 
 

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