mercoledì 13 gennaio 2016

BED & BREAKFAST ANCHE CON IL CONDOMINIO CONTRO

Lo svolgimento in casa propria di attività di bed & breakfast rientra nella destinazione urbanistica a civile abitazione e dunque non è impedita dalla eventuale norma del regolamento condominiale contrattuale che vieti ai condomini di adibire le proprietà individuali a destinazioni urbanistiche diverse (attività commerciali).
 
 
L'attività di bed & breakfast all'interno di appartamenti privati si sta sviluppando in modo esponenziale anche in virtù della crescente pressione fiscale sugli immobili di proprietà.
Per tale motivo sempre più i proprietari d'immobili, al fine di ricavare un reddito riducono lo spazio abitativo da destinare alla propria famiglia per utilizzare l'area residua al fine di avviare una attività di bed & breakfast.
Questo fenomeno non di rado finisce per confliggere con quelle clausole spesso presenti nei regolamenti condominiali a carattere negoziale (ossia approvati all'unanimità) che stabiliscono una destinazione delle relative unità abitative a civile abitazione ivi vietando l'esercizio di attività commerciali.
Tuttavia, la giurisprudenza si sta orientando a ritenere che l'esercizio di una attività di bed & breakfast non determini necessariamente un mutamento della destinazione urbanistica: da civile abitazione a commerciale.
In tal senso, sia pur incidentalmente, già si era espressa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 369/2008.
Recentemente, sul punto, si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 24707/2014 rifiutando una equiparazione aprioristica fra attività di bed & breakfast e attività commerciale propugnata da talune corti di merito, e preferendo un ponderato bilanciamento fra i distinti interessi del proprietario dell'immobile volto a massimizzare la redditività del cespite e degli altri condomini alla conservazione della tranquillità dell'edificio, subordinando la circostanza dell'effettivo mutamento di destinazione d'uso dell'unità abitativa alla concreta dimostrazione del pregiudizio subito da parte dell'istante, in termini di decremento della quiete o del valore commerciale dell'edificio.
 
 
 
 
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