domenica 3 marzo 2013

CONTRATTO A TERMINE ILLEGITTIMO: RISARCIMENTO DIPENDENTI PUBBLICI

Aumentano le sentenze dei Giudici del Lavoro che riconoscono ai pubblici dipendenti - in caso di immotivata, e dunque illegittima, assunzione a termine, anzichè a tempo indeterminato - il diritto al risarcimento del danno.

L'assunzione mediante contratto a termine, anzichè a tempo indeterminato, è legittima solo quando obbiettivamente il nascente rapporto di lavoro è volto a soddisfare esigenze di carattere transitorio del datore di lavoro. Diversamente il contratto a termine è illegittimo.
E questo vale sia per i lavoratori del settore privato che per quelli del settore pubblico.
Tuttavia, mentre per i primi vale il rimedio/la tutela della conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, per i dipendenti pubblici tale meccanismo di conversione è espressamente escluso dall'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico delle leggi sul pubblico impiego).
Nonostante tale espresso divieto, sono conosciuti un paio di casi in cui l'autorità giudiziaria ha ritenuto comunque applicabile detta conversione nel settore pubblico.
Si compie riferimento alla sentenza n. 699/2009 del Tribunale di Siena ed alla sentenza del 25 gennaio 2011 del Tribunale di Livorno.
Al di fuori di questi casi, allo stato isolati, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il dipendete pubblico che illegittimamente sia stato assunto a termine non abbia diritto al riconoscimento della conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ma abbia diritto al risarcimento del danno.
Nell'ambito di questo orientamento si segnalano due recenti pronunce del Tribunale di Trapani (nn. 89-90 del 2013) che in sede di quantificazione del danno hanno ritenuto di far ricorso a criteri molto favorevoli al lavoratore, tanto che, in entrambi i casi, il risarcimento è stato di oltre 100.000,00 euro.
Questo il passaggio che assume centrale rilievo:
"... se la P.A. avesse instaurato un rapporto a tempo indeterminato come imposto dalla legislazione vigente il ricorrente avrebbe continuato a svolgere la propra attività lavorativa come docente fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Il danno risarcibile, in definitiva, consiste in un lucro cessante di importo pari alle retribuzioni future per il periodo compreso fra la cessazione del rapporto per effetto del termine illegittimo, e la cessazione che lo stesso avrebbe avuto con il raggiungimento dell'età pensionabile da parte del ricorrente".


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