venerdì 1 marzo 2013

RESPONSABILITA' AGENZIA VIAGGI:VENDITA DEI SOLI BIGLIETTI AEREI

Quando l'Agenzia di Viaggi si limita a vendere dei biglietti aerei, in caso di cancellazione del volo da parte della Compagnia Aerea, può essere chiamata a restituire il prezzo, ma non anche al risarcimento del danno da vacanza rovinata che presuppone, invece, la vendita di un pacchetto turistico.

Nell'ambito dell'attività delle Agenzie di viaggi occorre distinguere le seguenti due situazioni:
1 - quando oggetto di compravendita è un pacchetto turistico (ovvero la combinazione di almeno due diversi servizi turistici) la normativa che tutela il consumatore di questo specifico tipo di prodotto fa si che la responsabilità dell'Agenzia sia molto ampia e, in particolare, che essa ricomprenda un eventuale risarcimento del danno da vacanza rovinata;
2 - invece, quando oggetto di compravendita è un singolo servizio turistico (come, ad esempio, nel caso di vendita dei soli biglietti aerei) allora la menzionata disciplina consumeristica non si applica e, quindi, la responsabilità dell'Agenzia è meno estesa, e, in particolare, non è configurabile un risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Si tratta di una distinzione rilevantissima nella pratica e che è stata messa in evidenza molte volte in giurisprudenza.
Come ad esempio dalla sentenza del Giudice di Pace di Belluno del 9 gennaio 2012 n. 4.
Nella fattispecie si trattava appunto dell'acquisto dei soli biglietti aerei ed è stato escluso il risarcimento del danno da vacanza rovinata, mentre è stato riconosciuto il diritto alla restituzione del loro prezzo, a seguito della revoca della licenza di volo disposta dall'ENAC nei confronti del vettore aereo, e della conseguente cancellazione del volo medesimo.


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