giovedì 28 febbraio 2013

GUIDE TURISTICHE: LE PRESTAZIONI OCCASIONALI SONO LIBERE

Per fare occasionalmente la guida turistica non occorre il previo assolvimento di nessuno degli adempimenti di carattere amministrativo che, invece, sono necessari per lo svolgimento di tale professione in modo stabile.

Con sentenza n. 13733 del 31 luglio 2012 la Corte di Cassazione ha affermato che le normative regionali che subordinano l'esercizio dell'attività di guida turistica all'assolvimento di alcuni adempimenti di carattere amministrativo (denuncia inizio attività - elezione di un domicilio all'interno della Regione interessata) valgono solo per lo svolgimento in modo stabile e, dunque non meramente occasionale, di tale professione.
Il caso su cui la Corte si è pronunciata è stato il seguente: nell'estate del 2004 il Comune di Firenze ha irrogato una sanzione di oltre 1.000 euro ad una guida tedesca che accompagnava un gruppo di turisti connazionali in giro per il centro della città, per non aver previamente adempiuto alle prescizioni contenute nella legge regionale  42/2000.
A seguito della opposizione presentata dalla guida tedesca il Tribunale ha in prima battuta confermato la sanzione.
Poi, però, la Cassazione ha accolto l'opposizione anche se non per le doglianze rappresentate dal cittadino tedesco (ovvero per asserita violazione dei principi comunitari), bensì, come anticipato, per il carattere meramente occasionale della prestazione.

Per approfondimenti rivolgetevi allo Studio Legale Casciano-Guerrini tramite uno dei recapiti indicati nel sito: http://studiocascianoguerrini.it

Nessun commento:

Posta un commento