mercoledì 20 febbraio 2013

SANITA' PRIVATA: MEDICI, PROVA DELLA SUBORDINAZIONE

Rapporto di lavoro dei medici all'interno di cliniche private: quando il rapporto deve ritenersi subordinato anzichè autonomo ?

La natura subordinata anzichè autonoma di qualsiasi rapporto di lavoro,  in base ad un principio di diritto assolutamente pacifico, non dipende dalla qualificazione formale che ne è data dal contratto bensì dal concreto atteggiarsi del rapporto.
E, quindi, chiunque ritenga di essere di fatto un lavoratore subordinato, nonostante formalmente sia qualificato come lavoratore autonomo, può dimostrare in giudizio l'effettiva natura della propria posizione lavorativa e conseguire il relativo trattamento economico-giuridico (generalmente più favorevole anche sotto il profilo previdenziale).
Ma quali sono in concreto gli elementi di fatto che, ove dimostrati in giudizio, consentono di conseguire l'accertamento della subordinazione?
Con particolare riferimento alla professione medica esercitata all'interno di strutture sanitarie private la giurisprudenza è divisa: parte di essa (cfr. Cass. n. 10043/2004; Cass. n. 13858/2009) ritiene sufficiente che sia  provata l'effettiva soggezione ad un potere organizzativo (e, quindi, è stato ritenuto subordinato il rapporto di medici all'interno di cliniche private per il solo fatto che erano inseriti in turni di servizio predisposti autoritativamente dallle cliniche stesse e che la fruizione delle ferie era subordinata alla pianificazione aziendale); altra parte della giurisprudenza, invece, ritiene che ciò non basti e che sia necessario accertare l'esercizio da parte delle amministrazioni delle cliniche di un potere conformativo sul contenuto della prestazione medica e, quindi, in altri termini, il carattere interamente predeterminato, da parte della direzione sanitaria, del contenuto delle prestazioni materialmente poste in essere dai medici (cfr. Cass. n. 14573/2012; Cass. n. 3471/2003).


Per approfondimenti rivolgetevi allo Studio Legale Casciano-Guerrini tramite uno dei recapiti indicati nel sito: http://studiocascianoguerrini.it

Nessun commento:

Posta un commento