martedì 5 febbraio 2013

RISARCIMENTO DANNO DA VACANZA ROVINATA: NON OCCORRE PROVA

Risarcimento danni da vacanza rovinata:  non occorre darne prova in giudizio, ma il danno non deve essere minimo (mero disagio o fastidio)

Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di risarcimento del danno da vacanza rovinata.
La sentenza cui si compie riferimento è la n. 7256 dell'11 maggio 2012.
La Suprema Corte, innanzitutto, ribadisce che il cosiddetto "danno da vacanza rovinata" consiste nel "pregiudizio conseguente alla lesione dell'interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo".
Dopodichè, per quanto più rileva, enuncia i seguenti principio di diritto:
1 - tale danno per essere risarcibile deve superare "una soglia minima di tollerabilità":
"la richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali per disagi e fastidi da qualificarsi minimi, avuto presente la causa in concreto del contratto, contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi contrattualmente pattuiti, e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al consumatore/creditore";
2 - ma, per conseguire il risarcimento non è necessario darne specifica prova in giudizio:
"... peculiarità del contratto di pacchetto turistico, la cui causa è connotata dall'esclusivo perseguimento di interessi non patrimoniali, al contrario della generalità dei contratti nei quali gli interessi non patrimoniali possono solo essere inseriti ...
Ne consegue che, in tema di danno non patrimoniale "da vacanza rovinata" inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sè la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della "finaità turistica" (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero".


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