martedì 5 febbraio 2013

RISARCIMENTO DANNO DA VACANZA ROVINATA PER GRAVE RITARDO AEREO

Risarcimento del danno da vacanza rovinata e mero ritardo aereo, dove sta il confine?

Segnalo un caso interessante in cui il risarcimento del danno da vacanza rovinata è stato riconosciuto in ragione dello slittamento di due giorni del volo aereo di ritorno.
La vicenda è stata la seguente: una famiglia ha acquistato presso una agenzia di viaggi un pacchetto turistico comprensivo di soggiorno di una settimana alle Mauritius e di volo aereo andata/ritorno; il volo di ritorno viene programmato per il 31 dicembre 2007 con arrivo a Roma Fiumicino; per la stessa data è prenotata una cena presso un ristorante romano al fine di festeggiare con amici la sera dell'ultimo dell'anno; per un asserito guasto aereo il rientro viene posticipato al 1 gennaio 2008 con arrivo a Fiumicino il 2 gennaio alle ore 12,35.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 686 del 19 giugno 2012, ha ritenuto che il ritardo aereo fosse talmente grave da generare il diritto all'integrale risarcimento del danno non patrimoniale conseguentemente patito:
"... nella fattispecie il ritardo aereo di quasi due giorni, va indubbiamente a toccare aspetti della personalità tali da incidere sulla stessa integrità psico-fisica costituzionalmente tutelata. In tale prospettiva va considerato il diritto di chi sia costretto a trascorrere, senza preavviso alcuno, la sera dell'ultimo dell'anno ed il primo giorno dell'anno tra attese in aereoporto e albergo di fortuna.
Data la peculiarità del periodo dell'anno ed il prolungamento del ritardo per quasi due giorni, nella fattispecie non si è infatti trattato di un mero ritardo o contrattempo di voli e scali, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto essendo da ritenersi il pregiudizio subito non futile e superato il livello di tollerabilità imposto dalla compagine della convivenza sociale".


Per approfondimenti rivolgetevi allo Studio Legale Casciano-Guerrini tramite uno dei recapiti indicati nel sito: http://www.studiocascianoguerrini.it

Nessun commento:

Posta un commento