venerdì 8 febbraio 2013

CONTRATTO DI VIAGGIO: QUANDO DEVE RITENERSI CONCLUSO?

L'acquisto di un viaggio organizzato è stato ritenuto concluso al momento in cui è giunta presso l'agenzia di viaggi la richiesta di "prenotazione" inoltrata via e-mail dal tutista-consumatore.

Costituiscono dati di comune esperienza per gli operatori del settore:
- che spesso alle agenzie di viaggi le richieste di prenotazione di un viaggio organizzato da un tour operator giungono tramite e-mail;
- e che, tuttavia, altrettanto frequentemente nelle condizioni generali di vendita riportate nei cataloghi dei tour operators è espressamente previsto che la prenotazione debba essere redatta su apposito modulo contrattuale, e che il contratto di compravendita si intende perfezionato solo nel momento in cui presso l'agenzia di viaggi giunge l'accettazione della prenotazione da parte dell'organizzatore del viaggio.
Come si coniuga il primo dato con il secondo?
Una risposta è stata data dalla Corte di Appello di Firenze (sentenza pubblicata in data 16.02.2012, confermativa della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1378/2006) che è stata chiamata a pronunciarsi sul seguente specifico caso: una signora si è recata presso una nota agenzia di viaggi di Firenze ed ha preso visione ed informazioni su un catalogo di viaggi organizzati da altrettanto noto tour operator; il catalogo in questione riportava le condizioni generali le quali contenevano la tipica clausola di cui si è detto; successivamente la signora invia una e-mail alla agenzia con cui chiede di "voler provvedere  a suo nome ad effettuare la prenotazione" del viaggio scelto sul catalogo; l'agenzia di viaggi dopo aver informato la signora, sempre via e-mail, della penalità da pagare in caso di disdetta successiva alla prenotazione, procede ad effettuare la prenotazione richiesta; pochi giorni prima della data prevista per la partenza la signora comunica di non poter più partire per motivi personali; l'agenzia si trova dunque costretta ad anticipare la penale al tour operator, dopodichè fa causa alla signora per avere la restituzione di tale importo.
Ebbene, il Tribunale prima, e la Corte di appello poi, hanno ritenuto che l'agenzia avesse il pieno diritto alla restituzione da parte della signora della somma corrisposta al tour operator a titolo di penale perchè doveva ritenersi che le parti avessero voluto derogare a quanto previsto nelle condizioni generali di vendita in ordine alle modalità di perfezionamento del contratto.
Dunque, secondo le pronunce richiamate, perchè si perfezioni un contratto di compravendita di un viaggio è sufficiente che giunga presso l'agenzia di viaggi una richiesta anche via e-mail, e ciò anche nel caso in cui le condizioni generali di vendita pubblicizzate dal tour operator dispongano ben altre formalità.

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