giovedì 28 febbraio 2013

MOBBING: COME PROVARLO

La prova del mobbing può essere data anche mediante riproduzioni fonografiche (e quindi, ad esempio, mediante la registrazione audio su qualunque supporto delle affermazioni provenienti dal soggetto vessatore, evidentemente a sua insaputa)

Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione perchè sussista una fattispecie di mobbing nei confronti di un lavoratore occorre che sussistano i seguenti elementi:
1 - una molteplicità di comportamenti di carattere vessatorio;
2 - l'evento lesivo della salute o della personalità del lavoratore;
3 - il nesso causale tra le vessazioni ed il pregiudizio alla salute o alla personalità;
4 - la riconducibilità di tutte le vessazioni al medesimo intento persecutorio.
La prova in giudizio di tutti questi elementi è tutt'altro che agevole (anche perchè è difficile che i colleghi accettino di rendere testimonianza su quello che sanno), e grava interamente sul lavoratore che decide di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Sempre più spesso, allora, il lavoratore ricorre a registrazioni fonografiche, ovvero, in parole povere, a registrazioni audio delle affermazioni vessatorie che gli sono rivolte sul luogo di lavoro. Realizzate, ovviamente, in modo occulto, cioè all'insaputa del soggetto che pone in essere le vessazioni.
E la giurisprudenza ha più volte ritenuto ammissibile questo mezzo di prova.
Anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 10430/2007 che, in particolare, ha osservato che l'eventuale disconoscimento ad opera della controparte delle affermazioni registrate non impedisce comunque al giudice di trarre in via presuntiva argomenti di giudizio.


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