venerdì 11 gennaio 2013

CONCORSI: PUO' IMPUGNARE IL BANDO SOLO CHI HA PRESENTATO DOMANDA

Concorsi pubblici: quando il bando contiene una clausola di per sè ostativa alla partecipazione dell'interessato questi, per radicare il proprio interesse all'eventuale successiva impugnazione, ha comunque l'onere di presentare la domanda di partecipazione

Poniamo il caso che una Pubblica Amministrazione bandisca un concorso pubblico per nuove assunzioni, e poniamo, altresì, che il bando contenga una clausola che, di per sè, sia ostativa alla partecipazione dell'interessato (ad esempio: è prevista la possibilità di partecipare solo per coloro che non abbiano superato un certo limite massimo di età, come frequentemente accade nelle assunzioni presso le forze armate, e l'interessato invece l'ha già superato), quest'ultimo, se non vuole precludersi la possibilità di impugnare il bando, come si deve comportare? Deve comunque presentare domanda di partecipazione nei modi e termini indicati, ed attendere l'inevitabile comunicazione di esplicita esclusione? Oppure, può farne a meno.
Capita frequentemente che, in casi del genere, il comune buon senso induca gli interessati a ritenere superflua la presentazione della domanda di partecipazione, tuttavia, così non è per la giurisprudenza prevalente, cosicchè spesso per questo motivo si perde la possibilità di impugnare il bando con evidente grande rammarico.
Infatti, premesso che ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tutte le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione dei Giudici Amministrativi (Tar e Consiglio di Stato), secondo il fermo orientamento di tali Giudici "la presentazione della domanda è un atto normalmente necessario per radicare l'interesse alla impugnazione del bando" (cfr. Cons. di Stato Sez. V, 21 novembre 2011 n. 6135; Cons. di Stato sez. VI, 18 settembre 2009 n. 5626).
Dunque, a fronte di un bando di concorso contenente una clausola di per sè ostativa alla partecipazione dell'interessato, quest'ultimo ha comunque l'onere di presentare la domanda di partecipazione nei tempi e nei modi indicati dal medesimo bando, e di farsi escludere esplicitamente dall'amministrazione, altrimenti, qualora successivamente presentasse ricorso per impugnare il bando, con ogni probabilità, se lo vedrebbe dichiarare inammissibile per carenza di interesse.

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