giovedì 3 gennaio 2013

RESPONSABILITA' ALBERGATORE: FURTO DURANTE CHIUSURA SERVIZIO CUSTODIA

L'intento di ridurre i costi, in sè perfettamente legittimo e condivisibile, può indurre gli albergatori a ridurre l'orario di fruibilità da parte dei clienti di alcuni servizi, quale ad esempio il servizio di custodia dei beni di particolare valore che i clienti abbiano portato con sè.

Responsabilità dell'albergatore:  furto in albergo nelle ore di chiusura del servizio di custodia dei valori

Si tratta, tuttavia, di una decisione da prendere con assoluta prudenza perchè potenzialmente idonea a fondare la responsabilità della struttura ricettiva in caso di furto durante le ore di chiusura del servizio di custodia
E' quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 10493 del 7 maggio 2009 in ordine al seguente caso: la cliente di un noto villaggio turistico aveva portato con sè in viaggio una costosa pelliccia di visone; la sera prima della partenza aveva dovuto ritirare la pelliccia dal deposito di sicurezza dell'albergo perchè la mattima seguente avrebbe dovuto partire prima della riapertura del servizio di custodia; durante la notte qualcuno, senza effrazione o scasso, si introduceva nella sua stanza e rubava la pelliccia.
Ebbene la Corte ha ritenuto che nella fattispecie potesse ritenersi non solo incompleto il servizio di custodia dei valori, ma anche lacunoso il servizio di vigilanza notturna, ed ha affermato il seguente principio di diritto:
"... all'incompletezza del servizio di custodia dei valori dei clienti deve far riscontro una particolare vigilanza sull'albergo e sull'accesso alle camere nelle ore di chiusura del servizio, sì da evitare quantomeno i comportamenti analoghi a quello verificatosi nel caso in esame, ove il malvivente ha addirittura potuto introdursi senza effrazioni nella stanza della cliente, in presenza della stessa, poco dopo che la pelliccia era stata ritirata dal deposito.
La colpa dell'albergatore - che giustifica la responsabilità per l'intero valore degli oggetti rubati - va individuata tenendo conto che, in relazione alle attività di impresa, costituiscono colpa anche le carenze di carattere organizzativo che abbiano esposto i beni dei clienti a rischi ai quali non sarebbero stati esposti, ove l'imprenditore avesse affrontato i costi necessari a fornire uno standard di sicurezza più elevato, in relazione ai rischi ordinariamente prevedibili ed evitabili e tento conto della natura e del valore della prestazione alberghiera.
Vale a dire, a fronte di un furto verificatosi in parte a causa dell'incompletezza del servizio di custodia dei valori dei clienti; in parte a causa di palesi negligenze nella sorveglianza dei locali dell'albergo e delle chiavi delle camere, la responsabilità per colpa dell'albergatore, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c., avrebbe potuto essere esclusa solo previa dimostrazione, il cui onere era a carico dell'albergatore medesimo,  che la prevenzione dell'illecito verificatosi avrebbe richiesto l'adozione di cautele e di costi sproporzionati e inesigibili, in relazione alla natura, al livello ed ai prezzi delle prestazioni alberghiere, nonchè in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere di quello in oggetto".

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