venerdì 18 gennaio 2013

DIPENDENTI PUBBLICI: DIRITTO AL MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

Dipendenti della Pubblica Amministrazione: diritto dei lavoratori al mantenimento del trattamento economico

Capita più frequentemente di quanto si potrebbe immaginare che la Pubblica Amministrazione maturi il convincimento di aver erogato ai propri dipendenti somme maggiori di quelle dovute in base ad una asseritamente corretta lettura dei contratti collettivi, e che la stessa smetta di erogare elementi retributivi precedentemente erogati o, addirittura, proceda al recupero dal maggior importo indebitamente corrisposto in precedenza, generalmente operando delle trattenute nelle buste paga successive.
Ma è legittimo?
Una recente pronuncia del Giudice del Lavoro di Siena (pubblicata in data 13 gennaio 2012) ha ritenuto di no.
Il caso posto all'attenzione del Giudice aveva ad oggetto l'inattesa sospensione del trattamento economico integrativo disposta dall'Università degli Studi di Siena nei confronti di alcuni suoi dipendenti, in ragione della riscontrata assenza di copertura finanziaria, sorprendentemente emersa solo dopo che, per diversi anni, tale trattamento era stato costantemente corrisposto.
Ebbene, la sentenza citata, innanzitutto, ha ribadito il principio, abbastanza consolidato in giurisprudenza, secondo il quale, in casi del genere, la Pubblica Amministrazione non ha un potere di autotutela e, quindi, non può agire in via diretta, unilaterale e coercitiva, bensì è tenuta, prima di sospendere la corresponsione del trattamento economico ritenuto non dovuto, o di procedere al recupero delle somme che ritiene di aver indebitamente corrisposto in passato, ad ottenere presso l'autorità giudiziaria competente un accertamento dell'effettiva nullità delle clausole contrattuali in applicazione delle quali dette somme in precedenza sono state erogate.
E, dunque, in sostanza, tanto per cominciare ha ritenuto illegittimo qualsiasi modus operandi che ometta un preventivo accertamento in sede giudiziale.
Dopodichè, ha ritenuto che la sospensione del trattamento economico integrativo fosse addirittura in sè e per sè infondata, senza che potesse attribuirsi alcun rilievo al fatto, peraltro pacifico nel caso di specie, della nullità delle norme contrattuali contenenti la previsione del medesimo trattamento economico.
In altri termini, pur essendo pacifica la nullità del contratto integrativo fondante il trattamento economico corrisposto, il Giudice ha comunque ritenuto che i lavoratori avessero il diritto al mantenimento del medesimo trattamento, pena una violazione del principio di buona fede e di affidamento incolpevole, del principio di irriducibilità del trattamento economico in godimento, nonchè del principio in forza del quale nemmeno la nullità dello stesso contratto di lavoro produce effetto per il periodo in cui il rapporto lavorativo ha avuto esecuzione.

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