domenica 6 gennaio 2013

RESPONSABILITA' DELL'ALBERGATORE

Responsabilità dell'albergatore: distinzione fra cose consegnate dal cliente all'albergatore e cose portate con sè dal cliente in albergo

Gli albergatori (ma lo stesso vale anche per gli imprenditori titolari di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili) rispondono del deterioramento, della distruzione o della sottrazione delle cose dei clienti, e non solo di quelle ricevute in custodia, ma anche di quelle che semplicemente i clienti hanno portato con sè.
Tuttavia, mentre per le cose date in custodia (o di cui è stata illegittimamente rifiutata la custodia) la responsabilità è illimitata ex art. 1784 c.c., per le cose portate con sè dai clienti la regola è quella della responsabilità limitata ad un massimo di 100 volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata ex art. 1783 c.c., salvo il caso in cui il cliente dimostri che il danno o il furto è avvenuto per colpa dell'albergatore, o di un membro della sua famiglia, o di uno dei suoi dipendenti, nel qual caso la responsabilità è comunque illimitata.
Una cosa deve ritenersi data in custodia con la semplice consegna materiale della stessa (o delle chiavi nel caso dell'automobile) senza che occorra alcuno scambio espresso di consensi nè oralmente, nè tantomeno per iscritto (cfr. Trib. Alessandria sez. II, 20 agosto 2011 con riferimento al furto di biciclette da gara portate dai clienti per partecipare ad una competizione).
Mentre l'albergatore ha l'obbligo di predere in consegna gli oggetti di valore che i clienti gli chiedono di custodire (potendo rifiutarsi soltanto se si tratta di oggetti pericolosi oppure eccessivamente preziosi rispetto al  livello dell'albergo, o eccessivamente ingombranti), i clienti non hanno alcun obbligo di dare in custodia i propri oggetti di valore (cfr. Cass. civ. sez. III, 5.12.2008 n. 28812).
Per quanto attiene, invece, alle cose portate in albergo ma non consegnate in custodia, l'ipotesi più frequente in cui è stata ritenuta integrata la colpa dell'albergatore, tale da trasformare la responsabilità da limitata ad illimitata, è costituita dal furto delle cose del cliente eseguito nella sua camera senza scasso o effrazione, e, quindi, evidentemente, anche a causa dell'omessa o insufficiente vigilanza sulle chiavi delle camere dell'albergo.
In tal senso già la Corte di Appello di Milano nel 1980:
"La mancata vigilanza sulle chiavi delle camere d'albergo implica con sicurezza la ricorrenza della colpa dell'albergatore in quanto la custodia delle chiavi inerisce ad un deposito necessario perchè il cliente, con la loro consegna al portiere trasferisce in sostanza all'albergatore la detenzione cioè un potere diretto ed immediato sulle stesse e, quindi, sulle cose lasciate nelle camere" (ma dello stesso tenore, più recentemente, anche Cass. civ. sez. III 11 luglio 2007 n. 15468).

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