mercoledì 9 gennaio 2013

DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DEL PREZZO DEL VIAGGIO


Acquisto di un pacchetto turistico "tutto compreso" o "all inclusive": impossibilità oggettiva sopravvenuta, non imputabile all'acquirente, della finalità turistica perseguita (quale che sia: culturale o di svago/relax) - risoluzione del contratto con obbligo di restituzione del prezzo da parte del venditore (tour operator o agenzia di viaggi) 

I motivi che inducono a viaggiare sono, come tutti sanno, i più diversi.
A mero titolo di esempio: il desiderio di allontanarsi dall'ambiente di lavoro, di riposarsi, di fare esperienze di carattere culturale o di altra natura, di dimenticare un dispiacere, di superare la rottura di una relazone affettiva, etc. ...
Ebbene, è pacifico che tutti questi motivi sono del tutto irrilevanti sul piano giuridico e, dunque, in alcun modo incidono sul contenuto e gli effetti di un contratto di viaggio.
E quindi, ad esempio, se una persona si determina ad acquistare un viaggio ad esempio per dimenticare la recente rottura con il fidanzato e, poi, prima della partenza, si riconcilia con il fidanzato e non ha più alcun interesse a partire, non potrà per ciò solo avere diritto alla risoluzione del contratto con restituzione del prezzo già corrisposto.
Quale che sia il motivo che induce una persona all'acquisto di un viaggio, la stessa persegue però sempre e comunque una finalità turistica, ovvero di svago/relax oppure di carattere culturale in senso ampio, e tale finalità, a differenze dei motivi suddetti, è invece tutt'altro che irrilevante sul piano giuridico.
Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale che si va consolidando, la specifica finalità turistica perseguita al momento dell'acquisto di un pacchetto turistico "tutto compreso", quale ad esempio la voglia di rilassarsi, oppure quella di fare immersioni subacquee, entra a far parte della stessa causa del contratto di viaggio, cosicchè, qualora tale finalità, prima della partenza, divenga oggettivamente impossibile  per causa non imputabile al venditore, quest'ultimo deve ritenersi tenuto alla restituzione del prezzo in virtù della risoluzione del contratto.
La prima sentenza che ha affermato tale principio di diritto è stata la n. 16315 del 24 luglio 2007 della Suprema Corte di Cassazione con riferimento al seguente caso: due uomini avevano acquistato presso una agenzia di viaggi un pacchetto turistico "tutto compreso" avente ad oggetto  un soggiorno presso l'isola di Cuba; una volta concluso il contratto di viaggio e pagato il prezzo, ma prima della partenza, giunge la notizia della presenza nell'isola di Cuba di un focolaio endemico non ancora debellato di una malattia infettiva potenzialmente letale (dengue emorragico); la preoccupazione per la presenza di tale epidemia induce gli acquirenti a non partire.
In questo caso, appunto, la Corte ha ritenuto che, per motivi oggettivi sopravvenuti ed in alcun modo imputabili al venditore, fosse diventato impossibile per gli acquirenti conseguire la finalità turistica che li aveva determinati ad acquistare il viaggio, ovvero passare due settimane in assoluto relax, stante la inevitabile ed immanente preoccupazione legata alla diffusine di detta grave malattia.
Lo stesso principio è poi stato ribadito dalla stessa Corte con riferimento al seguente altro caso (sent. n. 4372 del 20 marzo 2012): una coppia aveva acquistato presso una agenzia di viaggi un pacchetto turistico "tutto compreso", avente ad oggetto un soggiorno presso l'isola di Creta, comprensivo della possibilità di fare immersioni subacquee; una volta concluso il contratto di viaggio e pagato il prezzo, ma prima della partenza, giunge la notizia che le Autorità dell'isola hanno vietato la possibilità di fare immersioni fino a data successiva a quella prevista per il rientro nel viaggio in oggetto; gli acquirenti rinunciano a partire perchè la possibilità di fare immersioni era ciò che li aveva determinati a comprare il pacchetto.
Anche in questo caso agli acquirenti è stato riconosciuto il diritto alla restituzione del prezzo perchè il sopravvenuto divieto di immersioni è stato rienuto oggettivamente impeditivo della specifica finalità turistica da loro ab initio perseguita.  
Benche' la giurisprudenza richiamata abbia riconosciuto in simili casi il diritto degli acquirenti alla restituzione del prezzo già corrisposto, tuttavia, ha anche costantemente osservato che tale diritto è subordinato al fatto che gli acquirenti, in ossequio al generale principio di correttezza contrattuale, abbiano dato tempestivo avviso al venditore di non avere più interesse alla prestazione, pena, altrimenti, l'obbligo di risarcire al venditore gli eventuali danni subiti.

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