domenica 6 gennaio 2013

CONTRATTO DI ORMEGGIO: COMPORTA UN OBBLIGO DI CUSTODIA?

Contratto di ormeggio: può includere un obbligo di custodia dell'imbarcazione e delle cose in essa contenute

Non v'è alcun dubbio che lo specchio d'acqua interno ad un porto costituisce un bene pubblico demaniale.
Conseguentemente, mai si è dubitato del fatto che la disponibilità di esso (o di parte di esso) può essere ceduta a terzi da parte della Pubblica Amministrazione solo mediante un atto di concessione in senso tecnico.
Generalmente, tuttavia, il privato che chiede ed ottiene la concessione dalla Pubblica Amministrazione non lo fa al fine di ormeggiare la propria imbarcazione, bensì al fine di svolgere un'attività di impresa, e, dunque, al fine di vendere il diritto di ormeggiare a terzi per ricavarne un guadagno.
Lo strumento giuridico mediante il quale tale attività viene svolta prende il nome di contratto di ormeggio.
Sebbene in passato anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 2015/1989) abbiano ritenuto che si trattasse di una sub-concessione con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione dei T.A.R. (Tribunali Amministrativi Regionali), ormai la giurisprudenza assolutamente prevalente lo considera un contratto di diritto civile, e le controversie sono dunque decise dai Tribunali civili ordinari.
Per quanto più rileva, è consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. Unite n. 8224/2007) il sequente orientamento: il contratto di ormeggio ha un contenuto minimo ed essenziale rappresentato dalla cessione in godimento di uno spazio acqueo (e in tale parte è riconducibile alla disciplina della locazione); ma può anche includere un obbligo di custodia da parte del depositario sull'imbarcazione e sulle cose in essa contenuta, ed in particolare sulle dotazione obbligatorie (e in tale parte eventuale è evidentemente riconducibile alla disciplina del deposito).
Quando tale obbligo di custodia sussiste, in caso di furto o danneggiamento dell'imbarcazione o delle cose in essa contenute il depositario può essere chiamato a risponderne in via risarcitoria.
L'obbligo di custodia può essere incluso esplicitamente nel contratto oppure essere desunto da:
"... elementi sintomatici quali ad esempio, l'esistenza sul molo di una guardiana fissa; le piccole dimensioni dell'imbarcazione; la lunga sosta dell'imbarcazione in assenza di equipaggio e finanche la circostanza che, in occasione di una mareggiata, l'ormeggiatore ed i suoi dipendenti si siano adoperati per evitare danni alle imbarcazioni" (così Cass. civ. sez. III, 1 giugno 2004, n. 10484).

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