sabato 12 gennaio 2013

RESPONSABILITA' TOUR OPERATOR E AGENZIA VIAGGI

Acquisto di un pacchetto turistico: assunzione da parte sia dell'organizzatore del viaggio che del venditore di una obbligazione di risultato - organizzatore e venditore sono responsabili dei danni causati al turista da terzi cui si siano affidati per l'esecuzione dei servizi inclusi nel pacchetto

Qual è la responsabilità che si assumono l'organizzatore ed il venditore di un pacchetto turistico? E, in particolare, se il turista/viaggiatore riporta un danno per un comportamento colposo di uno dei soggetti terzi cui è stato affidato il compito di eseguire materialmente un servizio incluso nel pacchetto, l'organizzatore ed il venditore ne rispondono?
Sono questi i quesiti cui ha risposto recentissimamente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22619 del 11 dicembre 2012, con riferimento al seguente caso concreto: una donna acquista presso una agenzia di viaggi un pacchetto turistico, organizzato da un noto tour operator, avente come destinazione l'India; l'aereo che avrebbe dovuto compiere il trasferimento interno da Udaipur a Nuova Delhi, a causa della nebbia, è costretto ad atterrare a Jaipur; il tour operator offre la scelta fra un pernottamento a Jaipur o un immediato trasferimento alla destinazione programmata (Nuova Delhi) in taxi; la viaggiatrice sceglie questa seconda opzione; il viaggio in taxi si rivela però un'autentica disavventura perchè le condizioni meteo non sono buone ed il guidatore è piuttosto spericolato, tanto che alla fine si verifica un incidente e la turista riporta dei danni.
Il caso, dunque, è emblematicamente quello di danni riportati da un viaggiatore a causa di un comportamento colposo del soggetto cui l'organizzatore del pacchetto turistico ha affidato l'esecuzione del servizio (nella fattispecie il servizio di trasferimento in taxi).
Ebbene, con riferimento a casi quale quello in oggetto, la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
"... l'organizzatore ed il venditore di pacchetti turistici, la cui rispettiva obbligazione è senz'altro di risultato (vedi Cass. 3.12.2009 n. 25396; Cass. 9.11.2004 n. 21343) sono tenuti all'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonchè ad evitare possibili eventi dannosi.
In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico o package, sono pertanto tenuti a dare la prova che il risultato anomalo o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreo.".
Ed ancora:
"... l'organizzatore ed il venditore di pacchetti turistici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche se la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altro prestatore di servizi, salvo il diritto di rivalersi nei confronti di costui ...".

Per approfondimenti rivolgetevi allo Studio Legale Casciano-Guerrini tramite uno dei recapiti indicati nel sito: http://www.studiocascianoguerrini.it




Nessun commento:

Posta un commento