giovedì 3 gennaio 2013

RESPONSABILITA' ALBERGATORE: FURTO AUTO

Responsabilità albergatore: furto auto in albergo - la consegna delle chiavi dell'auto in albergo integra un contratto di deposito ordinario

La consegna delle chiavi dell'auto al vetturiere al momento dell'arrivo in albergo (o in altra struttura ricettiva) rappresenta un gesto assai frequente e diffuso. E poichè sono tutt'altro che rari i furti d'auto, e, per quanto più rileva, anche i furti delle auto parcheggiate presso strutture ricettive, è sorta la necessità di definire quale sia il valore giuridico di detta "consegna delle chiavi", al fine di affermare o escludere la responsabilità degli albergatori.
Con la sentenza n. 6048 del 12 marzo 2010 la Suprema Corte di Cassazione, proprio con riferimento ad uno di questi casi, ha affermato la responsabilità dell'albergatore.
Ad avviso della Corte, infatti, il gesto di consegnare le chiavi sarebbe di per sè idoneo ad integrare un ordinario contratto di deposito, con conseguente obbligo per la struttura ricettiva di custodia e di restituzione del bene e, nel caso in cui la restituzione divenga impossibile a seguito di un furto, con conseguente obbligo di risarcire il danno.
Nè, precisa sempre la stessa pronuncia già richiamata, la struttura ricettiva potrebbe convincentemente sostenere di essersi limitata a mettere a disposizione uno spazio per il parcheggio a mero titolo di cortesia (come ad altra tipologia di strutture in casi analoghi è stato invece riconosciuto: cfr. Cass. 15.06.1991 n. 6804), posto che l'attività di custodia delle auto rappresenta generalmente una delle prestazioni accessorie incluse nel contratto di albergo, tanto che le auto vengono parcheggiate in appositi spazi a ciò riservati.
Dunque, stando a tale orientamento giurisprudenziale, l'albergo che, tramite i suoi dipendenti, prende materialmente in consegna le chiavi di una vettura e la vettura stessa, sol per questo, e, quindi, senza che sia necessaria la manifestazione di alcuna volontà (men che meno per iscritto), si assume l'obbligo di custodirla e restituirla, ovvero, in caso di furto, di restituire il valore del bene mediante pagamento di un risarcimento del danno.  
E quest'ultimo obbligo sorge a prescindere dalle modalità del furto, cioè senza che rilevi se assieme all'auto sono state rubate anche le chiavi, o se, invece, è stata rubata solo l'auto, e, dunque, con effrazione o scasso.

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