mercoledì 2 gennaio 2013

PISCINA: OBBLIGO SEGNALETICA - RESPONSABILITA'

Il gestore di una piscina ha l'onere di apporre adeguata segnaletica dei pericoli, anche in assenza di una specifica prescrizione di legge, pena l'obbligo di risarcire gli eventuali danni

Con una recente pronuncia (n. 5086/2011) la Corte di Cassazione ha enunciato un principio di diritto di grande interesse per chiunque gestisca una piscina e, dunque, anche per tutti coloro che sono proprietari di una qualsivoglia struttura ricettiva che metta a disposizione degli ospiti anche una piscina.
Il caso concreto su cui la pronuncia è intervenuta, in estrema sintesi, è il seguente: un ragazzo di quindici anni si è tuffato in una piscina nella parte in cui l'acqua aveva una profondità di appena 90 cm riportando gravissimi danni per un importo complessivo liquidato in oltre 1 milione di euro, e, quindi, in misura ampiamente eccedente il massimale coperto dalla assicurazione.
Il principio di diritto affermato dalla III° Sezione della Corte di Cassazione, in riforma della sentenza di appello che invece aveva respinto la richiesta risarcitoria, è così formulato: "Ai fini dell'individuazione della responsabilità per danni ex art. 2043 c.c., derivanti da un tuffo in piscina dove la profondità dell'acqua è bassa, posto che, secondo le comuni regole di prudenza, il gestore deve predisporre mezzi idonei a segnalare la profondità e un esplicito cartello per vietare i tuffi, dove la profondità non li consente in sicurezza, qualora tale condotta rsulti omessa, come nella specie, andrà valutata l'incidenza causale di tale omissione rispetto all'evento, non apparendo inverosimile - alla luce del criterio della causalità adeguata - che idonei segnali di pericolo possano svolgere un effetto dissuasivo sul comportamento dell'uomo medio e, tanto più, suquello di un adolescente."
E tale principio, sempre ad avviso della Corte, trova fondamento nelle "generali norme di prudenza" che è tenuto a rispettare chiunque "per la natura dell'attività svolta è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti nell'organizzazione della propria attività economica", senza che alcun rilievo possa assumere "la mancata elencazione di tali obblighi in norme primarie o secondarie".
Dunque, in altri termini, alla luce della pronuncia richiamata, chiunque gestisca una piscina - pur in assenza di una specifica norma di legge, o anche solo regolamentare, che esplicitamente lo obblighi a predisporre una segnaletica per informare i fruitori della piscina dei possibili pericoli -deve comunque ritenersi obbligato a predisporne una, pena l'eventuale attribuzione della responsabilità per i danni che da tale omissione dovessero derivare a terzi.
Qualora il gestore abbia predisposto adeguata segnaletica per informare gli utenti delle caratteristiche della piscina, e delle regole di prudenza da osservare nell'uso della medesima piscina, i danni che dovessero comunque derivare agli utenti per inosservanza di tali regole in nessun modo potranno essere attribuiti a responsabilità del gestore che, quindi, eviterà la condanna al risarcimento.
Costituisce, infatti, un principio di diritto già consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello secondo il quale deve ritenersi "causa esclusiva e determinante del danno la condotta del danneggiato, quando l'infortunato abbia tenuto un comportamento in violazione delle previste cautele impostegli dal gestore" (così già Cass. n. 4777/1998; Cass. n. 5839/2007).

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