mercoledì 9 gennaio 2013

RISARCIMENTO DANNO DA VACANZA ROVINATA: CANCELLATO VOLO PER MALTEMPO

Acquisto di un pacchetto turistico volo + hotel - annullamento del volo da parte del vettore aereo per maltempo - danno da vacanza rovinata - responsabilità della agenzia di viaggi

Il Tribunale di Milano ha recentemente attribuito la responsabilità per la vacanza rovinata alla agenzia di viaggi con riferimento ad un caso abbastanza frequente e, quindi, particolarmente interessante (sentenza n. 14418 del 16 dicembre 2010).
Il caso è il seguente: una coppia ha acquistato in agenzia un pacchetto turistico comprensivo di volo andata/ritorno sulla tratta Milano-Parigi, e di soggiorno in hotel a Parigi per 4 notti a cavallo dell'ultimo dell'anno; il giorno stesso dell'acquisto, a poche ore di distanza, i due si presentano per l'imbarco al chek-in dell'aereoporto; il volo però viene cancellato dal vettore aereo (Air France) a causa del maltempo sullo scalo di destinazine (neve su Parigi).
Il Tribunale di Milano ha ritenuto che agli acquirenti/turisti dovessero essere riconosciuti i seguenti diritto a norma del Codice del Consumo:
"... applicabilità del dettato dell'art. 92 del Codice del Consumo che prevede specifiche garanzie e protezioni a favore del consumatore, nel caso di recesso o annullamento del servizio. In particolare il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto turistico, ha diritto, in via alternativa, a usufruire di altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, oppure di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure al rimborso, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o dalla cancellazione, della somma di denaro già corrisposta.
L'art. 93 del Codice del Consumo prevede, in ogni caso, e fermi restando gli obblighi di cui all'art. 92, in caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, la responsabilità dell'organizzatore e del venditore per il risarcimento del danno patito dal viaggiatore, anche qualora l'inadempimento del tour operator sia dipeso a sua volta dall'inadempimento del prestatore di servizi di cui l'organizzatore si si avvalso nell'esecuzione del contratto di viaggio".
Ma non solo.
Il medesimo Tribunale ha ritenuto che in caso di annullamento del volo per neve, in località e in periodo dell'anno quali quelli di specie (a Parigi, a fine dicembre - inizi gennaio), non potesse esser legittimamente invocate dalla agenzia di viaggi la forza maggiore o il caso fortuito che, ai sensi dell'art. 96 del Codice del Consumo, sono idonee ad escludere la responsabilità del venditore del pacchetto turistico: "...non può considerarsi caso di forza maggiore o caso fortuito il verificarsi di una forte nevicata alla fine di dicembre nel nord della Francia in quanto ampiamente prevedibile" (tanto più che nella fattispecie il pacchetto era stato venduto poche ore prima della partenza).
La sentenza in esame ha dunque ritenuto sussistente la responsabilità della agenzia d viaggi condannandola anche al risarcimento del danno da vacanza rovinata:
"Quanto all'ulteriore somma richiesta dagli attori per il risarcimento del danno da vacanza rovinata, per giurisprudenza ormai consolidata sia di merito che di legittimità (con l'autorevole avallo della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, decisione 12 marzo 2002 n. 168) tale danno può farsi rientrare nella previsione dell'art. 92 comma 2 del D. Lgs. 206/2005; esso può essere descritto come quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nella afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo (ex multis, Trib. Milano 4 giugno 1998, Trib. Bari 8 agosto 2000; Trib. Treviso 14 gennaio 2002; Trib. Milano 7 febbraio 2002; Trib. Napoli 26 febbraio 2003; Trib. Verbania 23 aprile 2002).
Tale voce di danno è configurata da alcuni come voce di danno patrimoniale (in considerazone del fatto che il godimento del bene "vacanza" viene considerato bene giuridico suscettibile di valutazione patrimoniale), da altri come voce di danno non patrimoniale.
La risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno non patrimoniale, si fonda sul combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annulamento del pacchetto di viaggio senza colpa da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma, o, in alternativa, all'offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto".

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